COMUNICAZIONE SPESE SUPERBONUS

DPCM DEL 17 SETTEMBRE 2024 ATTUATIVO DELL’ART. 3 DL 39/2024

Scadenza 31 ottobre per gli interventi antisismici

 

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 17 settembre 2024, attuativo dell’art. 3 del DL 39/2024, sono state introdotte nuove disposizioni in merito alla trasmissione delle informazioni relative alle “spese superbonus” agevolabili per interventi di efficientamento energetico e antisismici.

L’art. 3 del DL 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione riguardante le spese superbonus effettuate nel 2024 e nel 2025. Il decreto è stato emesso per regolare la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficientamento energetico e antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del DL 34/2020 (Superbonus).

Le nuove informazioni devono essere trasmesse:
• all’ENEA per l’efficientamento energetico
• al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) per gli interventi antisismici.
Sono tenuti alle comunicazioni i soggetti che hanno avviato lavori agevolabili entro il 31 dicembre 2023, o nel 2024. Restano pertanto esclusi dall’obbligo coloro che hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2023.

Responsabili della trasmissione
• Per gli interventi di riqualificazione energetica
i tecnici abilitati che inviano le asseverazioni all’ENEA, dovranno includere anche questa nuova comunicazione mediante l’invio dell’asseverazione di cui all’art. 119, comma 13, lett. A) del DL 34/2020. La comunicazione è parte integrante della stessa asseverazione (si veda allegato 1)
• Per gli interventi di riduzione del rischio sismico:
i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo, che invieranno le informazioni al PNCS entro i termini riportati di seguito

Contenuto della comunicazione
Le comunicazioni devono includere:
• I dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.
• L’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024).
• L’ammontare delle spese sostenute dal 31 marzo 2024 alla data della comunicazione e di quelle ulteriormente previste per il 2024 e 2025.
• Le percentuali delle detrazioni spettanti.

Termini di Trasmissione della comunicazione per interventi SUPERBONUS ANTISISMICI
La comunicazione deve essere effettuata per gli interventi antisismici in corso al 31 dicembre 2023, oppure avviati nel 2024, perentoriamente entro i seguenti termini:
• 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
• entro 30 giorni dalla fine di ogni SAL a partire dal giorno successivo a quello della relativa approvazione, in tutti gli altri casi.

Termini di Trasmissione della comunicazione per interventi SUPERBOBUS ECO
Le informazioni riguardanti gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020 devono essere trasmesse all’ENEA secondo i termini ordinari compilando una sezione aggiuntiva alla documentazione già prevista.
La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per SAL e fine lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del decreto (26 settembre 2024).

Sanzioni
La mancata trasmissione delle informazioni entro i termini previsti comporta:
• Una sanzione amministrativa di 10.000 euro per gli interventi con CILA-S (o diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione) presentata entro il 29 marzo 2024.
• La decadenza dal beneficio fiscale per le CILA-S presentate a partire dal 30 marzo 2024 in poi.

Allegati: