Il decreto Omnibus, all’articolo 4 (n. 113 del 9 agosto 2024), ha prorogato il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari posti in essere a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’agevolazione riguarda tutti gli investimenti effettuati dal 10 agosto al 15 novembre 2024.
A breve, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicherà l’avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.
Possono beneficiare del bonus, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
Tali soggetti devono avere ricavi, di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), Tuir, prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non troverà applicazione.
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991.
Il credito d’imposta, come per il passato, è pari al 50% degli investimenti effettuati e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante (carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Il bonus, in particolare, viene riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato, Iva esclusa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti “de minimis”.
Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e non può essere chiesto a rimborso.
Gli investimenti pubblicitari devono essere di importo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a enti con ricavi in Italia tra 150.000 euro e 15 milioni di euro.
In caso di insufficienza di risorse, si procederà a una ripartizione proporzionale tra i beneficiari.
Per i soggetti eroganti, il corrispettivo sostenuto va a costituire spesa di pubblicità legata alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi.
E’ necessario essere dotati di un indirizzo PEC e dei seguenti documenti/informazioni:
- Dati identificativi del Richiedente e dati del rappresentante legale
- Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero, data e durata)
- Copia della fattura elettronica per cui si richiede il credito
- Copia della quietanza del bonifico
- Dati relativi all’ente sponsorizzato: denominazione, sede legale, codice fiscale / partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato e certificato d’Iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche
- Dati relativi all’Asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza) che dovrà sottoscrivere digitalmente la domanda, unitamente al legale rappresentante.