Di seguito alcune indicazioni in merito all’applicazione del CIN, il Codice Identificativo Nazionale obbligatorio per tutte le strutture e tipologie ricettive turistiche sul Territorio nazionale
Chi deve richiedere il CIN
Tutti i titolari o i gestori delle seguenti strutture e tipologie ricettive devono richiedere il CIN:
– strutture alberghiere (Residenze turistico alberghiere RTA, alberghi e Condhotel),
– strutture extralberghiere. In questa categoria sono comprese tutte le strutture ricettive non alberghiere, quindi: affittacamere, case e appartamenti per vacanza (CAV), ostelli, case per ferie, rifugi alpini, rifugi escursionistici, ma anche le strutture all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e marina resort),
– aree attrezzate di sosta temporanea,
– appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche intermediati da agenzie immobiliari turistiche,
– bed and Breakfast,
– agriturismi.
Il CIN va richiesto obbligatoriamente anche se si è già in possesso del CIR (Codice identificativo Regionale).
Il CIN deve essere richiesto da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), istituita dal Ministero del Turismo, alimentata in interoperabilità con i dati già presenti in Ross 1000 (la banca dati in uso
nella Regione Emilia-Romagna), alla seguente pagina web:
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE
Entro il 2 novembre 2024 i gestori delle strutture dovranno completare tutte le informazioni mancanti ed ottenere il CIN.
In allegato la circolare esplicativa con tutte le informazioni chiare, anche relative ai dispositivi di sicurezza da mettere a disposizione (dispositivi di rilevazione di gas ed estintori)