Partono gli incentivi del decreto Coesione ma manca ancora l’operatività
Dal mese di settembre partono tre incentivi contributivi per l’assunzione di personale previsti dal c.d. DL “Coesione-Lavoro” DL 60/2024.
Si tratta degli incentivi per l’assunzione di donne, quello per le assunzioni di giovani under 35 e quello per gli over 35 nella ZES unica, effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Per l’operatività dei benefici mancano ancora l’autorizzazione della Commissione europea, il decreto attuativo e le conseguenti istruzioni da parte dell’INPS.
Se l’ambito temporale per effettuare le assunzioni è il medesimo, a differire è principalmente l’ambito applicativo.
L’incentivo per gli under 35, l’art. 22 del DL 60/2024 riconosce la possibilità ai datori di lavoro privati di fruire di un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, esclusi i premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi e nel limite di importo pari a:
– 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
– 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo spetta in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti, domestici e apprendisti), o trasformazioni del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani che non hanno compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’incentivo per gli over 35 è invece disciplinato dall’art. 24 del DL 60/2024 riguarda soli i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime Regioni.
L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi INAIL) e può essere fruito, per un massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Il beneficio spetta in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti, domestici e apprendisti) di disoccupati da almeno 24 mesi, che abbiano compiuto 35 anni di età.
Per entrambi i suddetti esoneri, condizione necessaria è rappresentata dall’impossibilità per il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nella medesima unità produttiva, di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. L’incentivo verrà revocato e recuperato in caso di licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata. Inoltre, per entrambi, l’incentivo può comunque trovare applicazione con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento.
Assunzione di donne di qualsiasi età, art. 23 del DL 60/2024, prevede invece un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi INAIL), nel limite di importo pari a 650 euro su base mensile e per un massimo di 24 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato (esclusi domestici e apprendisti) di donne di qualsiasi età:
– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Per l’incentivo in questione la norma ne subordina l’accesso alla realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per tutti i tre gli incentivi, la normativa prevede la non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e la compatibilità, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni del DLgs. 216/2023.