Nell’integrativo regionale Emilia Romagna settore alimentazione e panificazione artigianato, stipulato il 03/05/2019 la cui scadenza è stata prorogata al 31/12/2022, è stato rinnovato e sottoscritto il 24 maggio 2023 e, in continuità con la precedente disciplina e in considerazione della positiva esperienza maturata con la sottoscrizione dei precedenti CCRL, le parti hanno convenuto di rinnovare gli accordi mantenendo inalterata la struttura del Premio di Produttività Regionale, aggiornandoli nei valori massimi.
Le imprese artigiane applicanti il CCRL quest’anno sono chiamate a erogare il premio di produttività annuale con la busta paga di settembre 2024.
Restano invariati gli indicatori e gli altri parametri previsti nel CCRL del 03/05/2019.
Il premio regionale variabile è calcolato in base ai seguenti parametri di riferimento:
- fatturato caratteristico 2023, epurato dell’inflazione, su numero medio di dipendenti;
- ore effettivamente lavorate dall’insieme dei lavoratori dell’impresa rispetto alle ore lavorabili da parte del singolo lavoratore nel 2023.
La tabella seguente riporta i valori del premio globale ottenibile al raggiungimento degli indicatori A + B. Il premio variabile è stato determinato nel suo valore medio, (livello 5° nell’alimentazione e livello B4 nella panificazione) è così determinato in funzione dei settori: 128,00 euro per i dipendenti dei Servizi; 264,00 euro per i dipendenti della Produzione.
PREMIO ANNUALE COMPLESSIVO
Premio certo e di importo fisso e maggiorato
Il CCRL non impone alle imprese il sistema retributivo variabile, connesso alla misurazione degli indicatori. Le imprese possono anche decidere di erogare un premio annuo che non risente dell’andamento dell’impresa, di erogazione certa e di importo fisso.
Al parametro medio (livello 5° nell’alimentazione e livello B4 nella panificazione) il premio fisso è così determinato in funzione dei settori: 177,00 euro per i dipendenti dei Servizi; 371,00 euro per i dipendenti della Produzione.
TABELLA IMPRESE OPZIONE NO DETASSAZIONE
Il corrispettivo dovuto è quindi più elevato di quello variabile: la retribuzione fissa è stata stabilità in un importo maggiorato per rendere indenne il dipendente dagli effetti della scelta aziendale di effettuare o meno la misurazione della produttività conseguita e in modo che il prelievo fiscale ordinario, progressivo, disposto sul premio fisso non determini, in capo al dipendente, la percezione di un minore emolumento netto rispetto a un dipendente di un’impresa che dispone le misurazioni degli indicatori e può detassare il premio variabile.
Sottolineiamo che applicare la procedura di misurazione dei parametri può permettere all’azienda di non erogare il premio se non raggiunge gli obiettivi indicati.
DETASSAZIONE
È necessario sottolineare che questo premio di risultato può usufruire del più favorevole regime di tassazione delle retribuzioni derivanti da una contrattazione di secondo livello (cosiddetta “detassazione”) nella misura agevolata del 10% seguendo la procedura di misurazione dei parametri. Viceversa in caso di erogazione in misura certa e fissa, l’importo maggiorato sarà da assoggettare a ordinario prelievo fiscale a titolo di Irpef e addizionali Irpef.
OPZIONE WELFARE
Nel CCRL sussistono due discipline: quella connessa alla conversione del premio di risultato in contributi di previdenza complementare che si applica a tutte le imprese e quella relativa alla generalità dei servizi di welfare che si applica alle sole imprese che hanno messo a disposizione la cd. “Opzione Welfare”.
Il lavoratore può ottenere sempre la conversione del PdR variabile da lui maturato in contribuzione di previdenza complementare da versare al Fondo FONTE, fondo di previdenza complementare di categoria.
Solo in presenza di Opzione Welfare, il dipendente può invece esercitare la scelta di convertire fino al 50% del PdR variabile maturato in welfare, opzionando poi i beni o i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro.
In entrambi i contesti il lavoratore diventa destinatario di un beneficio in natura con valore maggiorato del 10% rispetto all’importo convertito.