La Commissione Industria del Senato, nella seduta del 1° luglio 2024 ha approvato l’emendamento dei relatori al decreto su CIGO per temperature elevate, che riconosce la possibilità ai datori di lavoro, in caso di emergenza climatica, di accedervi, fino a dicembre 2024.
Di conseguenza in generale, tutti i datori di lavoro soggetti alla disciplina della CIGO, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo” (cd EONE), nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature particolarmente elevate.
In tale ipotesi, secondo i criteri di carattere generale:
– non è richiesto che i lavoratori possiedano, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione;
– i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
– le domande di CIGO devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
– NON rientrano nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile

Alcune osservazioni
– le imprese possono chiedere all’Istituto il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi.
– anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Viene, inoltre, precisato che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica da allegare all’istanza, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Infine indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.