Vi segnaliamo un nuovo importante servizio che CNA Ferrara, può offrire alla Vostra impresa, ovvero la determinazione della fascia di attribuzione del Fondo di Garanzia sulla base degli Indicatori di Bilancio e della Centrale Rischi, che attualmente determina la possibilità o meno di accedere alla garanzia del Fondo Centrale, oggi elemento molto importante nell’accesso al credito bancario.

Questo servizio di CNA Ferrara può essere molto utile anche prima che l’annualità diventi definitiva attraverso il deposito del bilancio per le società di capitali o prima dell’invio telematico del dichiarativo per le altre imprese. Quindi anche una valutazione ante, per avere consapevolezza di cosa succederà e laddove possibile, valutare nel rispetto delle normative vigenti, di eventuali correttivi da porre in essere sull’annualità in chiusura, può essere utile.

Non poter accedere alla garanzia del fondo centrale per molte imprese può essere un problema non banale, per questo abbiamo deciso di attivare questo nuovo importante servizio.

Come già sapete, anche da diverse comunicazioni di inizio 2024, il Fondo Centrale di Garanzia ha modificato la sua operatività per come l’abbiamo vissuta negli ultimi anni, periodo Covid ed effetti economici guerra in Ucraina, infatti per diversi anni e fino al 31/12/2023 il fondo concedeva alle imprese garanzia 80% a prescindere dallo scoring.

COSA E’ CAMBIATO?

Da Gennaio 2024 è ritornato il modello di valutazione del merito creditizio delle imprese (rating/scoring del Fondo di garanzia), simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche.

Il modello di valutazione entrato in vigore nel 2019 era stato accantonato in questi anni a causa del Covid e degli effetti economici della guerra in Ucraina, come sopra menzionato.

Il modello di valutazione del fondo analizza attualmente i seguenti dati:

  • Finanziari (indicatori di Bilancio)
  • Credit Bureau (Crif e Cerved)
  • Centrale Rischi

Il sistema di valutazione attribuisce una classe di rating (fascia).
In base alla fascia attribuita le Imprese possono accedere o non accedere alla garanzia del Fondo Centrale e con percentuali di garanzia diverse in base alle fasce di rating attribuite, le finalità delle operazioni, ecc….

In sintesi:
Le fasce del Fondo di Garanzia sono: 1-2-3-4-5 (la 1 è la migliore la 5 la peggiore).
Sono possibili 2 opzioni: o l’accesso diretto della Banca al Fondo Centrale (meno oneroso per l’impresa), o l’accesso alla garanzia del Fondo Centrale attraverso un Consorzio di Garanzia.

Di seguito si elencano le specifiche e le varie differenze:

1) Accesso diretto delle Banche al Fondo Centrale di Garanzia:
Per le fasce 1-2 le Imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 55% per esigenze di liquidità;
Per le fasce 3-4 le Imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 60% per esigenze di liquidità;
Per le fasce 1-2-3-4 le Imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 80% per realizzare investimenti in beni strumentali;
La fascia 5 è esclusa dalla garanzia del Fondo, ovvero potrà accedere alle operazioni di importo ridotto per un importo complessivo max di € 40.000 con garanzia 80%.

2) Accesso al Fondo di Garanzia attraverso un Consorzio di Garanzia, quale ad esempio ACT Artigiancredito:
Per le fasce 1-2 le Imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 80% per esigenze di liquidità;
Per le fasce 3-4 le Imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 80% per esigenze di liquidità;
Per le fasce 1-2-3-4 le Imprese PMI potranno ottenere dal Fondo Centrale una garanzia del 80% per realizzare investimenti in beni strumentali;
La fascia 5 è esclusa dalla garanzia del Fondo, ovvero potrà accedere alle operazioni di importo ridotto per un importo complessivo max di € 80.000 con garanzia 80%.

Sono evidenziate le maggiori percentuali ed il maggior importo per le operazioni della quinta fascia che le Piccole Medie Imprese potranno ottenere attraverso un Consorzio di Garanzia.

L’importo massimo garantito per singola impresa, rimane di 5 milioni di euro.

Il modello di valutazione del Fondo non verrà applicato a:

  • Nuove imprese;
  • Start up innovative e incubatori certificati;
  • Microcredito ex art. 111 TUB importo massimo €75.000;
  • Operazioni di importo non superiore a € 40.000 per singolo soggetto beneficiario, elevabile a € 80.000 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
  • Enti del terzo settore, purchè iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché al Rea presso il Registro Imprese per operazioni di importo non superiore a € 60.000. Fatto salvo quanto sopra indicato, per gli Enti del Terzo settore anche se non iscritti al Rea, nonché gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, potranno accedere alla garanzia del Fondo a valere su apposita sezione speciale.

Si evidenzia nuovamente sia l’importanza della Centrale Rischi della Banca d’Italia che, oltre ad impattare sul rating bancario come già accade, impatta anche sul rating del Fondo Centrale di Garanzia; conoscerla e verificarla periodicamente è utilissimo, unitamente alla valutazione degli indicatori di bilancio che contribuiscono a determinare la fascia di rating del Fondo di Garanzia attribuita all’impresa.