Normativa in vigore sino al 31/12/2024
In via generale, gli enti non commerciali sono considerati soggetti passivi IVA limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972, cd. “Decreto IVA”).
A questa regola di carattere generale è prevista un’eccezione per le operazioni “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Queste ultime sono considerate fuori campo IVA e non sono soggette ai relativi adempimenti. Rientrano, ad esempio, in questo novero, i corrispettivi specifici e le quote supplementari versate da soci, associati o partecipanti a fronte di cessione di beni o prestazioni di servizi in conformità allo statuto oppure in occasione di manifestazioni propagandistiche.
Tutto questo sino al 31 dicembre 2024
Cosa cambierà dal 1° gennaio 2025?
A partire dal 1°gennaio 2025 le prestazioni sopra elencate saranno ricondotte in campo IVA, seppur in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972.
Quali saranno gli effetti delle novità IVA per gli enti associativi?
La riconducibilità delle operazioni sopra indicate al regime di esenzione IVA, comporterà, per le associazioni interessate dalla nuova disciplina:
- l’obbligo di dotarsi di una partita IVA;
- un aggravio in termini di adempimenti, stante la necessità di provvedere alla fatturazione e registrazione di tali operazioni;
- obbligo di presentare la dichiarazione IVA.
Resta da valutare se ci saranno le condizioni per optare per la c.d. dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 633/1972.