Il D.L. concernente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, c.d. “Decreto lavoro”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio scorso, è entrato in vigore il 5 maggio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito le principali novità del Decreto Lavoro.

 Sicurezza lavoro e tutela contro gli infortuni

Per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro il Decreto interviene in modifica del D.Lgs. 81/2008 e nello specifico:

  • è previsto l’obbligo di nominare il medico competente aziendale laddove previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi;
  • tra gli obblighi del medico competente si introduce la richiesta al lavoratore della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro affinché il suo contenuto sia tenuto in considerazione ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
  • il medico competente deve comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalla legge, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro in caso di utilizzo di particolari attrezzature;
  • potenziamento delle attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza mediante l’individuazione di un contingente ispettivo adeguatamente qualificato da impiegare sui territori della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Supporto per la formazione e il lavoro

Dal 1° settembre 2023 è istituito un nuovo strumento di attivazione al lavoro, denominato Supporto per la formazione e il lavoro. La ratio della misura è consentire la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, tra le quali rientra anche il servizio civile universale (D.Lgs. 40/2017). Lo strumento si rivolge ai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni che abbiano un ISEE con un valore non superiore a € 6.000 e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il supporto può comunque essere utilizzato anche dai componenti del nucleo familiare che beneficia dell’Assegno che non siano calcolati nella scala di equivalenza prevista all’art. 2, c. 4, del Decreto in esame e che non siano tenuti a partecipare alle attività formative e di lavoro né a misure di politica attiva previste dall’art. 6, c. 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e con la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

La richiesta e l’attivazione del Supporto avvengono accedendo al SIISL e nella richiesta l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Successivamente il richiedente sarà convocato presso il servizio del lavoro competente per la stipula del patto di servizio e successivamente potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro ovvero essere inserito in progetti di formazione. Con la partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili per la collettività, l’interessato riceve un’indennità mensile pari a € 350 erogata dall’INPS con bonifico. Se l’interessato non aderisce alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio, dandone conferma almeno ogni 90 giorni, il beneficio economico sarà sospeso.

Lavoro a termine

Le modifiche introdotte, in particolare, prevedono la sostituzione integrale delle causali del comma 1 che consentono l’apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi al contratto a termine con le seguenti:

  1. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51;
  2. in assenza delle previsioni di cui alla lett. a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  3. in sostituzione di altri lavoratori.

Nessuna particolare modifica interessa le ragioni sostitutive eccetto la differente terminologia utilizzata dal legislatore del 2023. È utile ricordare che la presenza di una causale è richiesta anche per i rinnovi di un precedente contratto a termine (da intendersi come nuovo rapporto a termine con un soggetto precedentemente assunto), anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi e nel caso in cui il datore di lavoro intenda prorogare un contratto a termine in essere, qualora detta proroga porti il rapporto di lavoro ad una durata complessiva superiore ai 12 mesi.

Le novità introdotte dal Decreto Lavoro non modificano gli altri punti della disciplina del contratto a termine; pertanto, viene mantenuto il limite delle 4 proroghe, quello relativo al rispetto degli intervalli temporali tra due contratti a termine e della durata massima stabilita in 24 mesi comprensivi di proroghe o per successione di contratti, fatta salva la possibilità di concludere un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi sottoscritto in deroga assistita, vale a dire presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio (art. 19, c. 3). Permane altresì l’obbligo di specificare in forma scritta, precisa e puntuale, le condizioni che giustificano il ricorso al contratto a termine o di eventuali proroghe e/o rinnovi e di utilizzare la prestazione del lavoratore esclusivamente per le specifiche ragioni indicate e in stretto collegamento con esse.

Incentivi all’occupazione

Per sostenere l’occupazione giovanile è previsto il riconoscimento di un incentivo per un periodo di 12 mesi, spettante ai datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, quantificato nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione spetta in riferimento alle nuove assunzioni di giovani effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, alle seguenti condizioni:

  • alla data di assunzione il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età;
  • il lavoratore non lavori e non sia inserito in corsi di studio o formazione (NEET);
  • il lavoratore sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Per espressa previsione della norma, l’incentivo è cumulabile con l’analoga misura per l’occupazione giovanile stabile prevista dall’art. 1, c. 297, Legge di Bilancio 2023 e con altre riduzioni o esoneri vigenti, compreso l’incentivo previsto dall’art. 1, c. 100 e s., in deroga a quanto indicato nell’art. 1, c. 114, secondo periodo, della medesima legge.

Attenzione:  nelle ipotesi di cumulo con altra misura, la misura del beneficio si riduce dal 60% al 20%.

L’incentivo in argomento è escluso per i rapporti di lavoro domestico e per i rapporti privi di stabilità ed è applicabile ai rapporti a tempo indeterminato, anche in somministrazione, di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

La procedura di fruizione prevede la trasmissione con modalità telematiche di un’istanza preventiva all’INPS per la verifica delle risorse disponibili e la messa a riserva delle somme destinate al richiedente che dovrà, entro sette giorni, stipulare il contratto di lavoro e comunicarlo all’Istituto.

Il diritto alla fruizione non è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea; tuttavia, il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, c. 1175 e 1176, L. 296/2006, dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (condizione di svantaggio dei lavoratori, incremento occupazionale netto, media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, etc.).

Nell’ambito degli incentivi vi è quello  destinato agli enti del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per l’assunzione di soggetti con disabilità di età inferiore a 35 anni. Si riferisce ai contratti di lavoro stipulati tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato e ai sensi della L. 68/99. Con successivo decreto saranno definite le modalità di ammissione e di quantificazione del contributo.

Semplificazione degli obblighi informativi

Il Decreto consente di comunicare al lavoratore le informazioni sul suo rapporto di lavoro, semplicemente mediante l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale.

Con l’introduzione del nuovo art. 6 bis si prevede invece che, al fine di semplificare gli adempimenti e l’uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, il Decreto sostituisce in toto il primo comma dell’art. 1 bis precisando che il datore di lavoro o committente, pubblico e privato, è tenuto a fornire tali informazioni qualora si tratti di sistemi integralmente automatizzati. Tali obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale o commerciale.

Prestazioni occasionali per i settori turismo e termale

L’art. 54 bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017, subisce nuove modifiche che impattano in modo particolare sul settore turistico e termale.

Si prevede che il limite di € 10.000 sia elevato a € 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Una modifica al comma 14, lett. a), completa l’ampliamento per i settori sopra menzionati, prevedendo che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 25 (anziché 10) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Dopo la Legge di Bilancio 2023, il Decreto Lavoro interviene nuovamente sull’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti e dispone per i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’innalzamento di altri 4 punti percentuale della riduzione contributiva già vigente. In sostanza, dopo l’intervento previsto dall’ultima legge di Bilancio, il taglio della quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, viene elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a € 25.000 e dal 2% al 6% per i redditi fino a € 35.000, senza ulteriori effetti sulla tredicesima.

Fringe benefit lavoratori con figli a carico

Per il solo anno d’imposta 2023, il limite di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, è innalzato a € 3.000. Il riferimento per i figli a carico è l’art. 12, c. 2, TUIR L’ampliamento del limite si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Per tutti gli altri lavoratori la soglia di non imponibilità resta fissata al valore ordinario di € 258,23. Il DL 48/2023 specifica che, per beneficiare di tale misura, il lavoratore è tenuto a produrre al datore di lavoro una dichiarazione di spettanza con indicazione del codice fiscale dei figli. Per l’attuazione della misura il datore di lavoro è invece tenuto a effettuare la preventiva informativa alle RSU ove presenti.

È utile ricordare che la soglia di non imponibilità non è una franchigia, pertanto, al superamento dei limiti menzionati sarà assoggettato a imposizione fiscale e a contribuzione l’intero importo corrisposto nel periodo d’imposta e non solo la parte eccedente. All’atto del conguaglio il datore di lavoro è tenuto a considerare anche le somme e/o valori eventualmente corrisposti al lavoratore da precedenti datori di lavoro nel medesimo periodo d’imposta.

Sanzioni amministrative per l’omesso versamento di ritenute previdenziali

Subisce una modificazione la disciplina relativa all’omesso versamento dei contributi previdenziali e la nuova formulazione dell’art. 2, c. 1 bis ora prevede che se l’importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (nella versione precedente la sanzione era prevista da € 10.000 a € 50.000). Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello oggetto di violazione.