L’emendamento per la sospensione del tributo Art è stato valutato inammissibile per incompatibilità con l’oggetto del decreto in approvazione.

Fonti ministeriali ci dicono che verrà riproposto nel contesto di due nuovi decreti che saranno in discussione il 1 maggio.

Cosa comporta

In caso di mancata, tardiva, inesatta o incompleta presentazione della dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici (articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è prevista una sanzione che può arrivare fino all’1% del fatturato dell’impresa.

Non sono previste sanzioni in caso di mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 28 aprile 2023. Questo anche se è prevista l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Alla luce di quanto sopra richiamato, le imprese potranno quindi valutare se attendere qualche giorno per l’eventuale pagamento del tributo confidando in un esonero che potrebbe venire riconosciuto successivamente alla data del 28 aprile.

Per ciò che invece concerne la presentazione della dichiarazione, l’entità della sanzione prevista, consiglia sicuramente di presentarla nei modi e nei tempi dovuti. Secondo quanto deliberato da ART, sono soggetti al pagamento gli operatori economici che abbiano un fatturato superiore a € 5.000.000,00 salvo eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo.

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