Con il Decreto ministeriale 29 settembre 2022 n° 192 (“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”) viene variato in più punti il DM 37/2008. Il DM 192 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022, il nuovo testo è dunque vigente dal 28 dicembre 2022.

Le modifiche riguardano alcune definizioni all’articolo 1 e all’articolo 2 nonché l’introduzione di un nuovo articolo, il 5 bis. Il tema è l’infrastrutturazione digitale degli edifici. A monte vi è una normativa comunitaria e il decreto legislativo che ne dispone il recepimento sul territorio nazionale, parliamo del D.Lgs 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”.

Il D.Lgs 207, all’art. 4 (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) ha reso più stringenti questi obblighi stabilendo che…..

“Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3…”

L’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” non è più volontaria ma diventa obbligatoria e, nei casi previsti, deve tra l’altro essere necessariamente allegata alla domanda di agibilità.

Prima modifca: ambito di applicazione

La prima modifica è all’articolo 1 del DM 37, che ne definisce l’ambito di applicazione, più precisamente viene modificato il comma 2. Nella tabella a seguire, si propone la precedente formulazione a confronto con la nuova formulazione:

 

DM 37/08 (fino al 28.12.2022) DM 37/08 integrato e modificato dal DM 192/22 (dal 28.12.2022)
(art. 1, comma 2)

Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; (…)

(art. 1, comma 2)

Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; (…)

 

Seconda modifica: definizioni

La seconda modifica è all’articolo 2 del DM 37, relativo alle definizioni, dove il ministero interviene in 2 lettere del comma 1. Nella tabella a seguire, le due formulazioni a confronto:

DM 37/08 (fino al 28.12.2022) DM 37/08 integrato e modificato dal DM 192/22 (dal 28.12.2022)
(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;

(…)

(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente, ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207

 

Punto terminale di rete

La definizione di “punto terminale di rete” la troviamo all’articolo 2 del citato D.Lgs 207/2021 qui riportata:

 punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio

Impianti radiotelevisivi ed elettronici

 Viene finalmente riformulata la definizione di “impianti radiotelevisivi ed elettronici” di cui all’art. 2 comma 1 lettera “f” che per moltissimo tempo ha lasciato nel limbo e a libera interpretazione la tipologia di impianti contemplati.

 

DM 37/08 (fino al 28.12.2022) DM 37/08 integrato e modificato dal DM 192/22 (dal 28.12.2022)
(art. 2, comma 1) Ai fini del presente decreto si intende per:

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

(art. 2, comma 1)

Ai fini del presente decreto si intende per:

(…)

(f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti

 

Adempimenti del responsabile tecnico dell’impresa

Viene inoltre introdotto ex novo un ulteriore articolo, il 5 bis, relativo agli adempimenti del responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti elettronici con riguardo agli obblighi previsti dal Testo Unico dell’Edilizia concernenti l’infrastrutturazione digitale degli edifici.

Art. 5-bis – Adempimenti del tecnico abilitato

  1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
  3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 Nelle prossime settimane Cna organizzerà un webinar di approfondimento specifico sul DM 37/2008.