Il Governo ha disposto un’altra proroga della riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e dell’aliquota IVA del gas naturale utilizzato per autotrazione.

La proroga, sulla scia dei precedenti analoghi provvedimenti, dispone la riduzione a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.

Pertanto, la norma stabilisce che le accise sono rideterminate nelle seguenti misure:
  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

La norma stabilisce anche che:

  • per lo stesso periodo, l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  • provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’applicazione dell’aliquota di accisa sul c.d. “gasolio commerciale” di cui al numero 4-bis della Tabella A, acclusa al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504/1995.

Analogamente a quanto previsto con i precedenti provvedimenti di riduzione delle accise, la norma stabilisce che gli esercenti, i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), entro il 28 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali è stata stabilita la riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 18 novembre 2022.

A seguito della proroga della riduzione delle accise gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti non dovranno più trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), la comunicazione prevista dai precedenti provvedimenti e la comunicazione scadente il 28 novembre non andrà effettuata dai predetti soggetti qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dalla norma in oggetto.

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale sono riproposte le norme di monitoraggio e controllo già previste nei precedenti provvedimenti di riduzione delle accise e dell’aliquota IVA.