Un grosso problema è contenuto nel secondo elenco di FAQ pubblicato il 26/08 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Le FAQ n. 36 e n.37, confermano infatti che, ai fini del riconoscimento del credito di imposta del 28% per i mezzi di cui si ha disponibilità tramite CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE, è necessario che tali contratti siano “regolarmente registrati relativamente al periodo di cui si chiede il ristoro della spesa” ( vale a dire nel periodo 1.1.2022 – 31.03.2022).
Tale prescrizione è un vincolo che va oltre i limiti fissati dalla legge. Infatti, sia la normativa nazionale che quella europea prevedono da sempre che il contratto di locazione senza conducente non è soggetto ad obbligo di registrazione.
Per questo Cna ha immediatamente contattato il Ministero Infrastrutture e Mobilità sottolineando che quanto riportato nella FAQ n.36 ( 26.8.2022) e n.12 ( 5.8.2022) rappresenta un vicolo ultra legem (va oltre la legge) che, se confermato, penalizzerebbe ingiustamente una moltitudine di imprese che utilizzano veicoli tramite contratto di locazione senza conducente.
Il Ministero si è reso disponibile a trovare una soluzione in linea con le normative vigenti. Tra le possibili soluzioni vi è quella di un’autocertificazione del richiedente il beneficio che attesti la sussistenza e la “data di validità” del contratto di locazione senza conducente nel periodo 1.1.2022 – 31.03.2022.
Informeremo tempestivamente gli iprenditori non appena questa criticità sarà superata come richiesto da Cna.
Per quanto attiene l’elenco di FAQ pubblicate il 26.08.2022: il documento completo è scaricabile in PDF da questo link oppure può essere visionato sul sito dell’Agenzia delle dogane al link: https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-gli-autotrasportatori