L’Ispettorato Nazionale del Lavoro intensificherà i controlli nei cantieri edili, per scongiurare i rischi di malori o infortuni da ‘stress termico ambientale’, legati cioè al lavoro in presenza di temperature particolarmente elevate. Il Comparto dell’edilizia è infatti considerato particolarmente a rischio da questo punto di vista. In questa comunicazione riprendiamo i rischi e le misure di prevenzione individuati dall’INL, i criteri che verranno utilizzati per scegliere le imprese da sottoporre a controllo, e infine le indicazioni dell’INPS, recepite dal Fondo Bilaterale dell’artigianato, sulla Cassa Integrazione.

Sebbene il tema del rischio di “stress termico ambientale” sia argomento che deriva dalle disposizioni più generali del d.lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente richiamato l’attenzione degli Ispettorati interregionali e territoriali ad intensificare le attività di sensibilizzazione e di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.
In particolare nelle recenti circolari e comunicati stampa diffusi viene fatto espresso richiamo al settore dell’edilizia quale comparto “particolarmente esposto al rischio in questione”.
Onde evitare di incorrere in possibili sanzioni nella fase di controllo , vi invitiamo al controllo della documentazione prevista (POS), verificando la presenza di specifiche procedure che riducano al minimo il rischio espositivo dei lavoratori interessati.

Rischi e Misure di prevenzone

L’ispettorato evidenzia le misure di prevenzione, le lavorazioni faticose, i rischi malore e infortuni direttamente conseguenti al caldo nei settori maggiormente esposti come edilizia e agricoltura e gli impieghi in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.

Criteri di selezione per i cantieri e le imprese da controllare

Vi ricordiamo inoltre che i criteri di selezione, dei quali gli ispettorati territoriali dovranno tenere conto nell’individuare le aziende edili da sottoporre ad ispezione, vengono chiariti nella Circolare INL 6023 del 27 agosto 2021):
Nella selezione degli obiettivi da controllare, gli organi ispettivi dovranno tenere conto dei precedenti ispettivi e dei seguenti ulteriori criteri:

  • verifica di aziende mai sottoposte a controllo o con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino gravi ovvero reiterate irregolarità;
  • aziende inattive, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di vigenza dei bonus anno 2021 relativi all’edilizia, comunque denominati;
  • aziende interessate dall’istituto del distacco transnazionale;
  • imprese in rete che operano nel settore;
  • aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione del personale impiegato;
  • cantieri che prevedono la compresenza di più imprese.

In merito all’oggetto dei controlli, l’INL ha ribadito che dovranno riguardare:

  • le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anti contagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione;
  • la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sotto inquadramenti dei lavoratori;
  • la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione;
  • la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del d.lgs. n. 81/2008) e delle macchine (d.lgs. n. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita (installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento).

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Cassa integrazione per temperature elevate

Sottolineiamo inoltre che l’INPS, dopo il comunicato stampa congiunto con INAIL, con messaggio n.2999 del 28.07.22, ha riepilogato le principali istruzioni operative per la gestione delle richieste di Cassa Integrazione Ordinaria con causale “eventi meteo” per temperature elevate.

Successivamente, anche il Fondo Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), ha recepito le medesime indicazioni dell’INPS, affermandone l’applicazione anche per l’erogazione delle proprie prestazioni di assegno ordinario, con un comunicato pubblicato il 1.08.22 nella sezione news del proprio sito istituzionale e consultabile al seguente link https://www.fondofsba.it/2022/08/01/comunicato-fsba-eventi-climatici/

Le indicazioni dell’INPS

L’INPS, richiamando precedenti indicazioni di prassi, ha evidenziato che:

  • La sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per “eventi meteo” può essere causata anche da temperature elevate, ossia superiori a 35° centigradi oppure inferiori, in considerazione della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale.
  • Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi (esempio: lavori di stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore, ma anche lavorazioni al chiuso, allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro).
  • Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione; in mancanza, tali elementi saranno richiesti dall’INPS, attraverso il consueto supplemento istruttorio.
  • La CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per cause non imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori; in quest’ultimo caso, se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta; al contrario, non sarà necessaria alcuna acquisizione, se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda”.

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