Si avvicina il momento di erogazione del bonus di 200 euro ovvero della misura introdotta dal Governo quale aiuto per le famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi e dell’aumento dei costi dell’energia.
Con la circolare 73 del 24 giugno 2022 l’INPS ha confermato e integrato le prime istruzioni fornite con il messaggio 2397 del 13 giugno e con il messaggio 2505 del 21 giugno 2022.
La norma
Il bonus è previsto dall’art. 31 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in vigore dallo scorso 18 maggio.
La misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, co. 121, l. 234/2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, esteso con circolare 73/2022 al 23.06, hanno beneficiato dell’esonero contributivo 0,80% a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio – dicembre 2022 per almeno una mensilità.
Il bonus, per espressa previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, automaticamente ma in subordine alla presentazione da parte del lavoratore di una propria dichiarazione (autocertificazione) di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022.
L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro, non è imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale e il credito viene recuperato dal datore di lavoro con il flusso Uniemens.
Beneficiari nel rapporto di lavoro subordinato
Beneficiari sono i lavoratori dipendenti, privati e pubblici a tempo determinato e indeterminato a cui spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,80%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lavoratori e tempo determinato: ecco chi paga
Con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la circolare 73 fornisce un importante chiarimento: il pagamento diretto da parte dell’Istituto previsto dall’art. 32 del decreto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma è in via residuale a domanda solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Conseguentemente i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 32.
La circolare 73 chiarisce inoltre che:
– L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
– il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità