Con circolare 19/E del 27 maggio, l’Agenzia delle Entrata, sentito il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di indicazione del contratto di lavoro edile nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture.

In sostanza, nell’atto di affidamento deve essere indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La nuova disposizione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Quali sono i contratti di lavoro che possiedono i requisiti

Nella circolare viene precisato che si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:

  • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;
  • F015 CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore
  • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

L’obbligo riguarda anche il GENERAL CONTRACTOR

L’obbligo in oggetto deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

In questi casi, nel contratto di affidamento devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.

La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Indicazione del contratto di lavoro nelle fatture

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

La circolare precisa che, la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità o di successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

Congruità della manodopera e altri obblighi a carico delle imprese

Sempre nella circolare 19/E in commento, l’Agenzia ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81 del 2008.

Più in particolare, per quanto riguarda la verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente dovrà richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al pagamento finale dei lavori.

Quali sono i bonus fiscali interessati

Le nuove disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che, in alternativa, optano per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (ove previsti), delle seguenti agevolazioni:

  • Superbonus, di cui all’articolo 119 del L. 34/2020;
  • Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, 1, lettere a), b) e d), del DPR 917/86;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del L. n. 63 del 2013;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63 del 2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6 installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del L. n. 63 del 2013;
  • detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del L. n. 34 del 2020;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del D.L. n. 34 del 2020;
  • bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del L. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR. In altri termini, il Bonus mobili spetta solo nel caso in cui nell’atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato (ove previsto) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.
  • bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, 205.

I nuovi obblighi riferiti alla indicazione del contratto collettivo di lavoro si applicano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.