Con il decreto legge 157/2021, entrato in vigore dal 12 novembre 2021, il Governo ha introdotto misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni fiscali, che impattano fortemente sulla operatività relativa alla cessione dei crediti / richiesta di sconto in fattura anche per i cosiddetti “bonus minori”.

CESSIONE DEI CREDITI / SCONTO IN FATTURA BONUS MINORI

A partire dal 12 novembre 2021, per i seguenti interventi:
Bonus ristrutturazioni (art. 16 bis, comma 1 lettere a) e b), DPR 917/86)
• Bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, Legge 160/2019)
• Ecobonus ordinari (art. 14 D.L. 63/2013)
• Sismabonus ordinari (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013)
• Impianti fotovoltaici (art. 16 bis, comma 1 lettera h), DPR 917/86)
• Colonnine ricarica veicoli elettrici (art. 16 ter D.L.63/2013)

la cessione del credito o lo sconto in fattura saranno possibili esclusivamente acquisendo i seguenti nuovi documenti/adempimenti:

  1. Asseverazione della congruità delle spese, rilasciata da tecnici abilitati, al termine dei lavori o per stato di avanzamento.
    La congruità delle spese deve essere determinata con le stesse modalità attualmente previste per il superbonus 110%, in base ai prezzari. Con decreto del Ministro della transizione ecologica saranno inoltre stabiliti valori massimi per talune categorie di beni.
  2. Visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati
    Il visto attesta la conformità dei dati alla relativa documentazione e la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha già modificato il modello di istanza per la cessione del credito e per la richiesta dello sconto in fattura, nonché le relative istruzioni per adeguarli alle nuove disposizioni.

CONTROLLI PREVENTIVI SULLA CESSIONE DEI CREDITI

L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere l’effetto delle comunicazioni di cessione dei crediti / sconti in fattura entro 5 giorni dalla trasmissione, quando ritiene che sussistano potenziali rischi in base alla valutazione dei seguenti elementi:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto a quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

In assenza di problematiche o comunque dopo 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa sarà ritenuta valida. Restano comunque fermi gli ordinari poteri di controllo.

Sempre al fine di evitare o ridurre l’ipotesi di frodi fiscali, il decreto prevede che i soggetti che intervengono nelle cessioni dei crediti (es. intermediari finanziari, altri soggetti previsti dalla normativa antiriciclaggio), non devono procedere all’acquisto quando si profila il rischio di “operazioni sospette” (eventuale natura fittizia dei crediti, pagamenti eseguiti con fondi di possibile origine illecita, ecc.).

VISTO DI CONFORMITA’ SUPERBONUS

In presenza di detrazioni fiscali derivanti dal superbonus 110%, viene introdotto l’obbligo di richiesta del visto di conformità anche in assenza di cessione / sconto in fattura, all’atto di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sono esonerati da questo obbligo solo i contribuenti che trasmettono direttamente le loro dichiarazioni senza avvalersi dell’assistenza di intermediari abilitati.

L’entrata in vigore immediata delle citate disposizioni potrà creare problemi non indifferenti sulle attività in corso, per le quali sono già stati sottoscritti contratti o eseguiti parzialmente o totalmente i lavori.

Trattandosi di obblighi sopraggiunti, tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni in corso d’opera – clienti, fornitori, professionisti, istituti di credito, ecc. – sono obbligati a rispettarli e, pertanto, in molti casi, si renderà inevitabile una revisione dei contratti già stipulati.

Cna, unitamente alle altre Associazioni di rappresentanza – Confartigianato e Casartigiani – ha evidenziato le problematiche emerse con l’approvazione del Decreto, e cercherà di suggerire le opportune modifiche nel corso dell’iter per la conversione in legge.