È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimi, per accedere ai luoghi di lavoro, dovrà essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le aziende del settore privato.

Cosa devono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti ad accertare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
  • tale adempimento deve essere predisposto sotto forma di regolamento o come atto integrativo del protocollo sicurezza Covid19 ( allegato al DVR)
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni.

Documentazione da predisporre per datori di lavoro e lavoratori

Nel rispetto delle disposizioni normative di recente emanazione, in merito alla certificazione verde Covid 19 nei luoghi di lavoro, oltre alla predisposizione del documento di cui sopra sotto forma di regolamento o integrazione del DVR, si allega documentazione necessaria per i datori di lavoro e lavoratori da predisporre entro il 15 ottobre:

  1. Delega per formalizzare la persona preposta al controllo del Green Pass
  2. Manuale di supporto per verificatori del Green Pass
  3. Modalità operative per il controllo del Green Pass
  4. Ordine di servizio ai lavoratori (consegnare ad ogni lavoratore ed esporre in bacheca aziendale)
  5. Verbale di incontro con i lavoratori per informativa sul Green Pass
  6. Ordine di servizio da inviare ai fornitori.
  7. Informativa Privacy Green Pass
  8. Registro Verifiche Eseguite
  9. Cartello da affiggere in azienda

Tutti i moduli messi a disposizione devono essere adeguati alla propria organizzazione aziendale o alle procedure Covid19 adottate in azienda. Si precisa che le indicazioni fornite potrebbero subire integrazioni. Per consulenza e chiarimenti potete rivolgervi ai consulenti CNA Area lavoro, Area Privaci e Area Ambiente e sicurezza.

I DETTAGLI

Di seguito le principali disposizioni in vigore dal 15 ottobre 2021

A chi si applica

A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta

Specifichiamo che l’obbligo del green pass riguarda tutti i lavoratori – titolari e dipendenti – delle imprese di ogni tipo, quindi aziende manifatturiere come imprese dei servizi, ristorazione, servizi alla persona.

Non riguarda, invece, i clienti, mentre coinvolge tutti coloro che entrano in azienda per motivi di lavoro (fornitori di merci e servizi, rappresentanti, ecc.)

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.

L’obbligo si applica anche ai datori di lavoro di colf e badanti.

I controlli e chi li effettua

  • Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. (redigere apposite procedure che possono anche essere inserite nel Protocollo Covid 19 predisposto in precedenza).
  • I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
  • Si consiglia di descrivere adeguatamente le modalità con le quali saranno eseguiti i controlli nel modello organizzativo che potrebbe essere definito, ad esempio, a livello di regolamento aziendale, comunicazione di servizio, ecc.
  • In caso di controlli a campione, si consiglia di individuare preventivamente e con criteri oggettivi le caratteristiche della campionatura (ad esempio, stabilendo una percentuale % dei dipendenti di un determinato ufficio/reparto produttivo);
  • I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento (muniti di apposito incarico) e della contestazione delle eventuali violazioni. Può essere un unico soggetto o più soggetti.

Il soggetto chiamato a verificare, soprattutto se dovrà effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto (tramite il datore di Lavoro), dovrà poter predisporre una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi di fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancata esibizione o possesso di green pass, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica del green pass).

Come avviene il controllo

Il controllo deve essere effettuato con l’applicazione smartphone o tablet denominata VerificaC19 e disponibile su Google store e Apple store, che permette di verificare la validità del green pass inquadrando il QR code.

  • La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata con la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode), mediante l’applicazione ufficiale “VerificaC19” scaricabile al seguente link https://www.dgc.gov.it/web/app.html
  • L’App consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
  • L’App va scaricata su un dispositivo mobile, esiste un “vademecum” allegato alla circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021, n. 0028862. Questa e altre informazioni per gli operatori addetti alla verifica sono consultabili al seguente link https://www.dgc.gov.it/web/app.html
  • La verifica del documento d’identità va effettuata solo in caso di evidente contrasto.

Una volta effettuata la verifica, non deve essere operata alcuna raccolta dei dati.

Le sanzioni

Il Decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde e comunque non oltre il 31.12.2021.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

 Per i lavoratori

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

 Per i Datori di Lavoro

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Disciplina specifica per aziende fino a 15 dipendenti

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro ha la facoltà di sospenderlo sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.

 

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