Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 è possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.

A chi spetta

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

I requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente essere:

  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o non appartenente all’UE, in possesso dei relativi titoli di soggiorno;
  2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Le compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L’assegno è inoltre compatibile con:

  • il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo di sostegno alla natalità.

L’importo dell’assegno

L’assegno temporaneo è determinato in base al rapporto tra l’ISEE del nucleo familiare e il numero di figli minori presenti all’interno di esso. Gli importi mensili sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Non hanno diritto all’assegno temporaneo i nuclei familiari con ISEE superiore a 50.000 euro.

PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile al seguente indirizzo (https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf) o dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.
Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN , libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Come sempre, il patronato Epasa-Itaco è a disposizione per aiutare i cittadini nell’invio delle domande, contatta Daniela Minelli dminelli@cnafe.it tel. 0532 749226