Nuove regole di territorialità dal 1° luglio 2021 – vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizio verso privati UE

Il 1° luglio 2021 entreranno in vigore le nuove misure comunitarie sul commercio elettronico (c.d. “VAT e-commerce package”) e, con esse, il debutto del regime OSS.

Mediante l’adesione all’OSS (che costituisce la versione estesa del MOSS, fino al 30/06/2021 limitato al solo e-commerce “diretto”, ora esteso anche a quello “indiretto”), un soggetto passivo italiano può evitare di identificarsi ai fini Iva nei singoli paesi UE di immissione in consumo, dichiarando e versando la relativa Iva (UE) solo all’erario italiano (la quale provvederà a riversare l’IVA a paesi competenti)

In assenza di registrazione all’OSS, scatta l’obbligo di identificarsi in ciascun paese UE di «consumo» al superamento di una soglia che viene drasticamente ridotta a €. 10.000 per tutti i paesi UE.

Ove ci si intenda avvalere dell’OSS dal prossimo 1° luglio, ci si dovrà registrare entro il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio, inoltre, l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto (c.d. Regime IOSS).

In dettaglio: l’Italia allinea la normativa IVA a quella europea

In data 15/06/2021 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021 di recepimento della Direttiva c.d. e-commerce 2017/2455/Ue, il quale è intervenuto con importanti modifiche e integrazioni sia nel D.P.R. n. 633/1672 sia nel D.L. n. 331/1993.

Con questo recepimento anche l’Italia allinea la sua normativa IVA a quella europea per consentire agli operatori nazionali di fruire delle semplificazioni adottate a livello di Unione Europea per le vendite a distanza di beni e servizi verso consumatori finali UE.

Come cambiano le regole di territorialità

Dal 1° luglio prossimo cambiano le regole di territorialità per:

  1. i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici (cd servizi “TTE”) resi verso soggetti privati UE;
  2. le vendite a distanza intracomunitarie di beni, intendendo per tali solo quelle verso soggetti privati UE (cd “B2C”)

I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici resi verso soggetti privati UE sono territorialmente rilevanti in Italia se:

  • il prestatore italiano non è stabilito anche in un altro Stato UE;
  • l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi sopra indicate e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non ha superato il limite di 10.000 euro nell’anno in corso o nell’anno precedente.

Le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono territorialmente rilevanti in Italia se:

  • il cedente italiano non è stabilito anche in un altro Stato UE;
  • l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici resi verso soggetti privati UE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non ha superato il limite di 10.000 euro nell’anno in corso o nell’anno precedente.

Qualora il limite di 10.000 sia stato superato nell’anno precedente o nell’anno in corso, le operazioni sopra indicate (servizi TTE e vendite a distanza intracomunitarie) sono territorialmente rilevanti nello Stato UE del committente/cessionario privato.

Per tali operazioni il prestatore/cedente italiano deve quindi applicare la normativa Iva dello Stato UE del cliente adottando alternativamente uno dei due comportamenti:

  • apertura di una posizione Iva nello Stato UE del cliente privato;
  • adozione del nuovo regime OSS (One Stop Shop).

In caso di superamento della soglia di 10.000 euro nel corso dell’anno, le operazioni già effettuate nel periodo precedente al superamento mantengono la regola di territorialità applicata. L’Iva va applicata secondo il principio di destinazione dei beni o di tassazione nel Paese del committente a partire dall’operazione che ha determinato il superamento della soglia.

Se i limiti sopra riportati fossero già stati superati l’adozione del nuovo regime OSS deve essere decisa subito, per assoggettare ad IVA estera nel modo corretto le operazioni che si effettueranno dal 1° luglio 2021 in avanti.

Il Regime Iva OSS (One Stop Shop)

Il regime OSS può pertanto essere utilizzato:

  • per tutte le prestazioni di servizio effettuate verso committenti privati UE, che siano territorialmente rilevanti nello Stato UE del committente in base alle regole di territorialità IVA (non solo quindi per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici);
  • per le vendite a distanza intracomunitarie.

Avvalendosi del regime OSS i soggetti passivi Iva possono assolvere agli obblighi Iva relativi ai servizi resi verso privati UE e alle vendite a distanza intracomunitarie territorialmente rilevanti nello Stato UE del cliente tramite l’identificazione nell’unico Stato membro di stabilimento del fornitore. Tramite tale registrazione potrà essere dichiarata e versata l’Iva relativa alle predette operazioni per ciascun Stato membro.

Gli effetti della registrazione al regime OSS decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente a quello in cui viene richiesta l’iscrizione; pertanto è necessario iscriversi sin da subito per effettuare in regime OSS le operazioni dal 1° luglio 2021 in avanti.

L’iscrizione al regime OSS vincola all’adesione allo stesso per tutte le operazioni interessate dal regime.

Non è quindi ammesso l’utilizzo del regime OSS per alcune operazioni (esempio: servizi elettronici resi verso soggetti privati UE) e l’utilizzo di una partita Iva estera per altre operazioni (esempio: vendite a distanza intracomunitarie di beni).

Anche in caso di iscrizione al regime Iva OSS l’apertura di una posizione Iva estera deve essere effettuata o mantenuta per assolvere eventuali obblighi Iva nei Paesi UE diversi dall’Italia per operazioni ivi territorialmente rilevanti, diverse dai servizi TTE, dai servizi resi verso privati UE o dalle vendite a distanza di beni intracomunitarie.

Come aderire al regime OSS

L’adesione al regime OSS è facoltativa e può essere anche effettuata da parte di soggetti che non hanno superato la soglia dei 10.000 euro per prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici verso privati UE e per vendite a distanza intracomunitarie.

Per aderire e accedere al nuovo regime opzionale OSS è necessario registrarsi mediante le note funzionalità presenti nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.

I soggetti che aderiscono al regime OSS devono presentare per ciascun trimestre una dichiarazione entro la fine del mese successivo al trimestre stesso, anche in assenza di operazioni nel periodo di riferimento.

Nella dichiarazione dovranno essere evidenziate le prestazioni di servizi effettuate verso privati UE e le vendite a distanza intracomunitarie suddivise per ciascuno Stato membro e per aliquote IVA applicate. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell’Iva dovuta per ciascuno Stato membro.

L’adesione al regime OSS è vincolante per l’anno in cui viene effettuata e per i due anni successivi.

I soggetti che aderiscono al regime OSS sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Qualora volessero emettere fattura devono osservare le disposizioni date dall’art.21 e seguenti del DPR 633/1972.

NB: Le operazioni sul portale OSS non possono essere delegate a un soggetto intermediario.