Uno studio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 aveva concluso che tra il 3% e il 4% della popolazione soffre di allergie alimentari. Per quanto l’incidenza non sia preponderante, la gravità di questo problema, in alcuni casi, è altissima, poiché può portare a reazioni, anche di alto impatto e, nei casi peggiori, al decesso del soggetto. Anche per questa ragione, la gestione degli allergeni alimentari è divenuta fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei e non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, ma durante l’intero processo produttivo.

Modifiche al regolamento UE sull’igiene alimentare

Il 3 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2021/382, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

In particolare, il regolamento apporta modifiche agli allegati I e II del regolamento CE 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari. Le modifiche del regolamento risultano essere conformi e seguire l’approccio applicato nell’ultima revisione del Codex Alimentarius.

Allergeni alimentari

La prima modifica apportata al regolamento è legata alla questione degli allergeni alimentari, un aspetto divenuto fondamentale negli anni scorsi, che ha portato a modifiche sostanziali nell’etichettatura, con il Regolamento UE 1169/2011, e nella gestione dei prodotti alimentari.

A tal proposito, nella parte A, sezione II, dell’allegato I, il Regolamento UE 2021/382 si è sentito in dovere di specificare la gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria, inserendo il punto 5 bis, che recita:

«Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;

ALLEGATO II – REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I)

Il regolamento UE 2021/382 modifica e sostituisce l’introduzione dell’allegato II del regolamento CE 852/2004, inserendo i riferimenti ai nuovi punti aggiunti nell’allegato, il punto V bis e il punto XI bis :

PUNTO V BIS – RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

La Commissione europea ha promosso negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente.

Redistribuzione degli alimenti e lotta allo spreco

Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore. Tra i vari elementi considerati dal Green Deal, una menzione va fatta per lo spreco alimentare. La riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Una possibile strada è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.

A tal proposito, all’interno dell’allegato II, dopo il capitolo V, è stato inserito il capitolo V bis, che recita:

Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:

    1. per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
    2. per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
    3. per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento. Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  • l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  • le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  • la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
  • le condizioni organolettiche;
  • la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.

All’interno dell’allegato II, il Regolamento UE 2021/382 inserisce il punto 9, relativo ai veicoli e/o contenitori utilizzati per la gestione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.

Cultura della sicurezza alimentare

L’ultima modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 riguarda la cultura della sicurezza alimentare.

L’argomento è, senza dubbio, attuale ed è stato esaminato e applicato sia dagli standard volontari di prodotto, sia dalla nuova revisione del Codex, di cui abbiamo già parlato. La cultura della sicurezza alimentare è necessaria affinché ogni attore della filiera comprenda l’importanza del proprio impegno a fornire alimenti salubri, sicuri e idonei.

Proprio per queste ragioni, dopo il capitolo XI è inserito il seguente capitolo XI bis:

«CAPITOLO XI bis Cultura della sicurezza alimentare

  • Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
  • impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
  • ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
  • consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
  • comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
  • disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti

Gli impegni richiesti dal regolamento UE

L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:

  • garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
  • mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
  • verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
  • garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
  • garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
  • incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
  • L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare».