Nei giorni scorsi è stata formalmente diffusa l’attesa circolare del Ministero della Transizione Ecologica volta a chiarire le implicazioni sulla applicazione della TARI derivanti dalla nuova definizione di rifiuto urbano, introdotta dal d.gls 116/2020.

La circolare ha accolto alcune importanti richieste di CNA, in particolare con riferimento all’esclusione dall’applicazione della TARI per le attività artigianali prevalentemente produttive di rifiuti speciali.

Per quanto riguarda le attività industriali, rimangono però significative criticità connesse alle modalità di comunicazione, da parte delle imprese, della volontà di non avvalersi del servizio pubblico e soprattutto sugli elementi che potrebbero consentire alle aziende interessate di valutare la scelta sulla gestione pubblica o privata di tali rifiuti.

Il d.lgs 116/2020 ha inoltre introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, fondata sulla bipartizione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, in cui scompare la categoria dei rifiuti assimilati.

La definizione di rifiuti urbani comprende ora anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’allegato L-quater al decreto, prodotti dalle attività non domestiche riportate nell’allegato L-quinquies. CLICCA QUI PER LEGGERE GLI ALLEGATI

Come potrà essere svolta la gestione dei rifiuti

La gestione di tali rifiuti potrà essere svolta, a scelta dell’impresa, attraverso il servizio pubblico, svolto in regime di privativa comunale, oppure rivolgendosi al mercato, attraverso imprese autorizzate; in tal caso la quota di rifiuti così gestiti e avviati a recupero, sarà scomputata dal calcolo della parte variabile della TARI.

Le utenze non domestiche che intendono conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico dovranno comunicare all’ente gestore d’ambito o al comune, entro il 31 maggio, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico. Per ottenere la riduzione della TARI, occorrerà poi comunicare ogni anno le quantità di rifiuti conferite nell’anno precedente a soggetti diversi dal servizio pubblico, documentandone l’avvio a recupero.

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Il ritorno dall’operatore privato a quello pubblico

La richiesta di ritorno dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, sarà subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio.
Nel merito, la circolare viene incontro ad alcune nostre importanti richieste, in particolare con riferimento all’esclusione dall’applicazione della TARI per le attività artigianali prevalentemente produttive di rifiuti speciali, così come per le attività industriali.

La circolare precisa che:

  • le superfici dove avviene la lavorazione (in quanto prevalentemente produttive di rifiuti speciali) sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
  • resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Il nuovo sistema è già vigente dal 1° gennaio 2021, ma, in assenza dei chiarimenti auspicati e dei conseguenti adeguamenti dei Regolamenti Comunali in materia di TARI, significative sono le criticità che al momento permangono e che non consentono quindi di fornire, in questo momento, indicazioni certe alle imprese per poter effettuare scelte in linea con le proprie esigenze economiche ed organizzative.
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Clicca qui per vedere il webinar organizzato da CNA “La gestione dei rifiuti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 116/20202”.