Il Ministero della Salute ha fornito, tramite una nuova circolare, indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19.

Tra le indicazioni è prevista anche la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021.

La circolare, passibile di ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale, fornisce indicazioni analizzando nel dettaglio cinque diverse situazioni:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero

Il medico competente (ove nominato), previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica (visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (art. 41, c. 2 lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008) per la verifica dell’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia

  • Lavoratori positivi sintomatici

Possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Ai fini del reintegro il lavoratore invia (anche in modalità telematica) al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

  • Lavoratori positivi asintomatici

Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Ai fini del reintegro il lavoratore invia (anche in modalità telematica) al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

  • Lavoratori positivi a lungo termine al test molecolare

I soggetti che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circ. Min. Salute 12 ottobre 2020 n. 32850).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal SSN. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Se il lavoratore non può essere adibito a modalità di lavoro agile, il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (ai sensi della Circ. Min. Salute 12 ottobre 2020 n. 32850) e la negativizzazione deve essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Non è necessario che il medico competente effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (art. 41, c. 2 lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008), salvo specifica richiesta del lavoratore.

  • Lavoratore contatto stretto asintomatico di un caso positivo

Il lavoratore informa il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (Mess. INPS 9 ottobre 2020 n. 3653).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore – dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo – si sottopone all’esecuzione del tampone. Il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che deve informare il datore di lavoro per il tramite del medico.

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