Il Decreto Sostegni, approvato il 19 marzo 2021, prevede una serie di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Per quanto riguarda l’ambito del lavoro, sono previste una serie di proroghe, come nel caso del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid-19.
In particolare si concentra sui seguenti aspetti:
- Blocco dei licenziamenti
- CIGO senza contributi addizionali
- Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza COVID
- Indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
- Indennità lavoratori sportivi
- Proroga e rinnovi dei contratti a termine
- NASPI
- Esonero contributivo filiere agricole pesca e acquacoltura
- Lavoratori in condizioni di fragilità
- Fondo esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti
- Reddito di cittadinanza
- Reddito di emergenza
Per quanto riguarda la cassa integrazione salariale Covid19, sono state stabilite nuove regole che prevedono decorrenze e durate differenti a seconda dell’ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro applicabile dal datore di lavoro. In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, secondo le nuove disposizioni, possono presentare domanda di concessione per due diversi trattamenti:
- CIGO (artt. 19 e 20 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22-quater DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.