Scade il primo aprile il termine per presentare le richieste di riconoscimento del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, detto anche ‘bonus sponsorizzazioni’.

A chi spetta il bonus sponsorizzazioni

Il credito d’imposta è stato previsto nel DL 104/2020 (Decreto Agosto) e spetta ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che che hanno investito propri fondi per pubblicizzare o sponsorizzare:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche

oppure

  • società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici e svolgono attività sportiva giovanile (Sono eslcuse le associazioni sportive che rientrano nel regime  speciale di cui alla Legge 398/1991)

Ammontare dell’investimento e tempistica

L’investimento in questione non deve essere inferiore a 10mila euro, e deve aver avuto luogo tra il 1° luglio e il  31 dicembre 2020. Il credito d’imposta (cioè il bonus) sarà pari al 50% della somma investita, salvo revisioni nel caso che le ristorsae non bastino a soddisfare tutte le domande. (vedi oltre)

Invio dell’istanza

L’istanza potrà essere inviata, fino al 1° aprile 2021, all’indirizzo Pec ufficiosport@pec.governo.it o alla mail servizioprimo.sport@governo.it. Bisogna utilizzare il modulo disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri a cui bisogna allegare la documentazione richiesta.

Quando e come utilizzare il credito d’imposta

Terminata l’istruttoria e le necessarie verifiche, il Dipartimento per lo sport pubblicherà l’elenco delle istanze accolte, con lista che sarà inviata anche dall’agenzia delle entrate. Cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione dell’elenco, la somma potrà essere utilizzata in compensazione dalla azienda interessata, tramite f24 telematico.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal Dpcm 30 dicembre 2020.

L’ammontare effettivo del credito d’imposta spettante potrà essere rideterminato qualora le somme stanziate (90 ml di euro) fossero insufficienti.