Il 28 febbraio scadono i termini per richiedere la riduzione della tariffa Inail da parte delle imprese che, nel 2020, hanno effettuato interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro in azienda. Per ottenere la riduzione tariffaria è necessario presentare specifica istanza all’INAIL dimostrando di aver attuato, l’anno passato, interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

L’Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Presentare istanza entro il 28 febbraio

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dall’articolo 23 del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, deve presentare specifica istanza. Dovrà fornire tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti  e richiesti dall’Inail. E’ necessario dimostrare di aver attuato, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’istanza di cui al comma 2 articolo 23 deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati.

L’esito dell’istruttoria dell’istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 3.

Quali riduzioni è possibile ottenere

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le modalità di cui all’articolo 20, come segue:

Lavoratori-Anno del triennio Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

 

La riduzione riconosciuta ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Interministeriale ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda. E’ applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.

Qualora risulti, successivamente all’accoglimento dell’istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall’Inail al datore di lavoro con modalità telematica.

Per informazioni e assistenza potete rivolgervi all’Area Lavoro di Cna Ferrara scrivendo a: sble@cnafe.it