La legge di bilancio 2021 contiene un provvedimento che uniforma l’Iva sugli alimenti per l’asporto o la consegna a domicilio all’Iva sulla normale attività di ristorazione
Con l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento, le attività della ristorazione, che prima dell’emergenza sanitaria erano solite effettuare la somministrazione di alimenti e bavnde, hanno dovuto limitare (in determinati periodi) la propria operatività alla sola consegna a domicilio e al servizio d’asporto. Questa limitazione costituisce, anche in questi giorni, una cessione di beni alimentari, che obbligava i ristoratori ad applicare aliquote diverse per ogni bene ceduto.
Quale aliquota IVA per l’asporto e la consegna a domicilio?
Il problema è emerso in Commissione finanze quando uno dei sottosegretari al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), rispondendo a un’interrogazione della Lega Nord, diede assicurazione che sarebbe stato possibile utilizzare l’aliquota relativa alla somministrazione di alimenti e bevande anche per l’asporto a la consegna a domicilio. L’assicurazione del sottosegretrario partiva dall’ipotesi che asporto e consegna a domicilio potesssero essere considerate attivtà integrative della normale somministrazione.
Il parere dell’agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, aveva però motivatamente escluso la possibilità che l’asporto e la consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione. Dopo questo intervento il Parlamento ha deciso di intervenire concretamente , in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione.
La soluzione contenuta nella legge di bilancio 2021
Il comma 40 dell’articolo 1 sezione I della Legge di Bilancio 2021 assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del consumo immediato, della consegna a domicilio o dell’asporto.
La norma si riferisce ai soli piatti pronti, a quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati per essere consegnati a domicilio o per essere acquistati e portati via (asporto).
Le bevande sono escluse
Sono escluse le bevande, alle quali dovranno essere applicate le aliquote ordinarie, e lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate. Questo perché la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione, ma assoggetta a una aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio.
La soluzione ha valore retroattivo
L’intervento normativo ha la forma di norma di interpretazione autentica. Non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo. Questo legittima il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% le pietanze oggetto della norma.