Il DPCM pubblicato in data 24 ottobre, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce delle restrizioni ad alcune attività economiche prevedendo, sull’intero territorio nazionale, la sospensione delle attività dei centri benessere.

DEFINIZIONE DI CENTRO BENESSERE

La definizione di “centro benessere” utilizzata nel decreto corrisponde ad uno specifico codice Ateco (96.04.10: gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera); diverso dai codici Ateco relativi a: Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere (96.02.01), Servizi di istituti di bellezza (96.02.02), Servizi di manicure e pedicure, (96.02.03), attività di Tatuaggio e piercing (96.09.02).

Le attività di estetica, acconciatura, tatuaggio e piercing, non sono pertanto soggette a limitazioni nell’apertura.

Sono però sospese anche presso queste attività i servizi di sauna e bagno turco.

CARTELLO “NUMERO MASSIMO PERSONE”

Il nuovo decreto impone a tutte le attività aperte al pubblico (incluse quindi le attività di acconciatura, estetica e tatuaggio) di esporre un cartello che riporti “il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale”, considerando solo i clienti e non gli operatori.

Il criterio da utilizzare per il calcolo è quello di garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro e tra i clienti, considerando comunque un massimo di 2 clienti per operatore come previsto dalle linee guida regionali per il settore.

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