Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emila Romagna ha emanato, nella giornata di ieri una nuova Ordinanza, con validità dal 23 Aprile al 3 Maggio, che interviene, con ulteriori integrazioni e precisazioni su aspetti già trattati nelle precedenti Ordinanze, autorizzando nel contempo nuove attività.

La nuova Ordinanza, oltre a consentire l’attività di coltivazione degli orti sociali ed i tagli boschivi per autoconsumo, conferma l’apertura delle attività di vendita al dettaglio di fiori piante e sementi, riconferma le norme per quanto attiene lo svolgimento dei mercati, ed introduce, come elemento di novità, la possibilità di svolgere attività artigianali di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio
La nuova Ordinanza specifica che per le attività di cantieristica navale, previa comunicazione al Prefetto, è consentita l’attività di “consegna di magazzino” nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna dell’imbarcazione.
I provvedimenti che riguardano l’intero territorio regionale e quindi anche la nostra Provincia sono i seguenti:

Sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:

  • è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza;
  • è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
  • sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anchead esso;
  • sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;
  • sono consentite, nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di “consegna di magazzino” nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;
  • restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

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