Pubblichiamo di seguito la lettera che Riccardo Roccati, Presidente di Cna Costruzioni Ferrara, Portavoce regionale di Cna Edilizia, ha indirizzato alle imprese socie, fornendo alcune indicazioni di procedura finalizzate alla sicurezza.

Gentili Imprenditrici/imprenditori,

A seguito dell’ultimo DPCM 11 marzo 2020 e di tutte le comunicazioni che da diverse fonti stanno pervenendo, individuiamo qui una serie di informazioni basilari di orientamento sulla sicurezza nei cantieri.

Le imprese edili che vorranno continuare a lavorare lo dovranno fare sempre in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 con l’aggiornamento o il recepimento di tutti i nuovi presidi sanitari derivanti da Covid 19.

Le procedure/protocolli da mettere in atto nei cantieri, in questo momento, possono essere recepiti attraverso i “consigli” delle varie USL, gli allegati/protocolli del Ministero, ecc. ecc.

Tutte queste comunicazioni e consigli, il CSE del Committente, attraverso il D.Lgs.81/2008, le rende prescrizioni cogenti che l’impresa deve mettere in atto nei cantieri; tutta la responsabilità dell’applicazione o della non applicazione delle procedure da questo momento è a carico dell’impresa.

E’ importante informare le imprese associate sul rischio che deriva dalla sottoscrizione di procedure che di fatto nei cantieri non sono attuabili o, quando lo sono, comportano oneri pesantissimi fino a rendere il cantiere completamente antieconomico.

Consigliamo quindi alle imprese una procedura di intervento che ha incontrato la soddisfazione di tutte le parti, sia pubbliche che private:

1) Valutare attentamente tutte le nuove procedure, protocolli, presidi sanitari da mettere in atto derivanti dalle prescrizioni cogenti (lo sono sempre) ricevute dal Committente, USL, Ministero o di altra natura, per il Covid 19.

2) Capire se sono o non sono attuabili e agire come segue:

a) Se  sono attuabili chiedere l’aggiornamento del computo degli oneri di sicurezza che poi dovranno per legge essergli corrisposti dal Committente. Il Committente poi avrà la facoltà di decidere se corrispondere all’impresa i nuovi oneri di sicurezza, o di sospendere le lavorazioni fino al “ripristino” delle condizioni contrattuali iniziali di sicurezza.

b) Se non sono attuabili fare una riunione di coordinamento con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE), il Committente, per capire le problematiche, decidere come agire e quali presidi attuare. Chiedere subito dopo il riconoscimento dei nuovi oneri come descritto nella lettera a)

3) L’eventuale sospensione dei lavori (cosa che accade quasi sempre) darà poi la possibilità alle imprese di fare la domanda per la Cassa integrazione ordinaria (mancanza di lavoro) che quasi certamente poptrà essere trasformata in straordinaria da Covid 19.

Concludo dicendo che al mancato rispetto delle nuove procedure, protocolli e presidi sanitari da Covid 19, conseguono le sanzioni civili e penali previste dal D.Lgs. 81/2008.

 Riccardo Roccati 

Presidente CNA Costruzioni Ferrara 

Portavoce Regionale Edilizia CNA Emilia-Romagna