Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, il nuovo Decreto sulle misure urgenti di contenimento del Coronavirus. L’atto deriva dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico ed è adottato d’intesa con i ministri competenti e sentite le Regioni. Elimina le precedenti zone rosse, e cioè i Comuni focolaio dell’epidemia della Lombardia e del Veneto, e suddivide il Paese sostanzialmente in due aree.

La prima zona, per la quale sono previste misure più restrittive a causa della maggiore diffusione del virus, comprende la Lombardia e le province emiliano-romagnole di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto.

Altre misure di contenimento del contagio valgono invece su tutto il territorio nazionale, e quindi sulle altre province dell’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena.

Le misure contenute nel decreto sono valide da ieri, 8 marzo, al prossimo 3 aprile.  Nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, la sospensione di nidi, scuole e Università rimane invece in vigore fino al 15 marzo.

Libertà di spostamento per lavoratori e merci

In merito a una delle misure più importanti, e cioè evitare gli spostamenti di persone nelle aree oggetto delle misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, il Governo, durante una videoconferenza con le Regioni nel pomeriggio, ha chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. E’ quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità. Se il cantiere ha una durata medio lunga, i lavoratori possono essere ospitati nelle strutture alberghiere e dalle strutture delle ristorazione con le avvertenze previste per queste attività nelle aree geografiche individuate dal decreto.

Qui trovate il modulo per autocertificare gli spostamenti dei dipendenti

PROVINCE – BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA – VALGONO LE MISURE PREVISTE PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Salute e rispetto della quarantena

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Sospesi nidi, scuole e Università fino al 15 marzo

Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Ristoranti e bar aperti, distanza di un metro

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito ma con l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Esercizi commerciali aperti, raccomandati ingressi contingentati e distanza un metro

Negli esercizi commerciali diversi da ristorazione e bar, all’aperto e al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese nell’intero territorio regionale, sulla base dell’ordinanza del presidente Bonaccini.

Sospesa la convegnistica

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Inoltre, è spostata a una data successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Sospesi cinema e teatri

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Sospesi musei e biblioteche

E’ sospesa l’apertura di musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

Sospesi pub, sale giochi, discoteche

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Eventi e competizioni sportive solo a porte chiuse

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID- 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Luoghi di culto

L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

Sale attesa Pronto soccorso

E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Accessi limitati a Residenze sanitarie assistite

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Lavoro agile

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalle normative. Gli obblighi di

informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Raccomandate ferie o congedi

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.