Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto sugli F-Gas – Si ampliano le attività per le quali è richiesta la certificazione – Viene istituita una banca dati dei Gas Fluorurati a effetto serra e dei macchinari che li utilizzano
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio è stato pubblicato il nuovo regolamento sugli F-Gas (per la precisione si tratta del DRP 16 novembre 2018 , n. 146 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) 842/2006”) che sostituisce il “vecchio” regolamento del 2012 (DPR 43).
I certificati già in possesso delle persone e delle imprese restano validi anche con l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Col nuovo Regolamento abbiamo un ampliamento delle attività per le quali è richiesta la certificazione in quanto entrano le operazioni relative a “celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero” in precedenza non comprese.
La novità di maggior rilievo del nuovo DPR la troviamo nell’articolo 16 dove è prevista l’istituzione di una “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati “ dove i soggetti che hanno a che fare con gli F-gas (rivenditori di gas o di apparecchiature contenenti Fgas, installatori e manutentori delle stesse) dovranno inserire tutta una serie di informazioni: i rivenditori di Fgas i riferimenti dei certificati dell’acquirente, anche i venditori delle apparecchiature vi dovranno inserire i dati dell’acquirente unitamente a una dichiarazione che impegni lo stesso a incaricare dell’installazione un’impresa certificata.
Questa previsione, specie se sarà assistita da un adeguato piano di controlli e sanzioni, è sicuramente positiva in quanto impegna i venditori (parliamo soprattutto della GDO) a tracciare la vendita in modo assai più stringente di quanto non facesse la previgente normativa. Questo è stato uno dei punti su cui a livello nazionale ha più insistito la nostra Associazione, facendo presente a più riprese al mondo politico e ministeriale che tutto il sistema era abbastanza inutile se poi il privato cittadino poteva liberamente recarsi presso un grande magazzino, acquistare una macchina precaricata e poi magari farsela anche installare in nero dal dopolavorista, il tutto in spregio alle imprese regolari che hanno investito tempo e soldi nella certificazione.
E’ la stessa battaglia che ci ha portato all’azione contro Amazon per la vendita illegale di Fgas, che si è conclusa positivamente come vi abbiamo informato in precedenza. Si va dunque in direzione di una maggiore tracciabilità del Fgas e degli impianti che lo contengono e questo però impegnerà anche le imprese di manutenzione e installazione a inserire certe informazioni sulle operazioni effettuate entro trenta giorni dall’intervento; in compenso, poiché la banca dati verrebbe alimentata con regolarità, verrà meno dall’anno prossimo l’obbligo della dichiarazione annuale a ISPRA.
Gli obblighi di inserimento in banca dati scattano dal 24 giugno per venditori di Gas e di apparecchiature, dal 24 agosto 2019 per installatori e manutentori; naturalmente bisognerà vedere se il sistema delle camere di commercio, cui spetta l’implementazione di detta banca dati, riuscirà a rispettare queste scadenze o andremo incontro a una proroga.
Quanto precede è giusto una prima informazione, torneremo sicuramente sull’argomento anche con incontri dedicati; tra l’altro sono attesi a breve (si dice entro gennaio) alcuni regolamenti di Accredia che potrebbero introdurre qualche cambiamento nelle procedure di certificazione. Per il momento – come detto in precedenza – le persone e le imprese certificate non devono affrontare nessun adempimento particolare, i certificati restano validi anche col passaggio al nuovo regolamento, e dunque per ora si continua a lavorare come al solito