Ecco quali sono le novità contenute nel decreto 6 aprile 2017 del ministero dei Trasporti pubblicato in Gazzeta Ufficiale soltanto lo scorso 9 giugno e che recepisce la Direttiva n.2015/79 che modifica una precedente Direttiva (la 96/53) dedicata alle dimensioni massime dei veicoli che circolano in traffico nazionale e internazionale e ai pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, entrato in vigore il 10 giugno scorso:

Interventi aerodinamici
Con la modifica degli articoli 8 e 9 del precedente decreto del 6 aprile 1998 è autorizzato il superamento delle lunghezze massime ordinarie dei veicoli, senza però modificarne la capacità di carico, quando questo serve a installare dispositivi aerodinamici omologati nella parte posteriore del mezzo o, per quanto riguarda la cabina di guida, tramite profilature più aerodinamiche ( per esempio le prolunghe inserite nella coda del semirimorchio per ridurre le turbolenze aerodinamiche ).
Incentivi per combustibili alternativi
Per i veicoli che adotteranno alimentazioni basate su fonti di energia alternative, quali l’elettricità; l’idrogeno; il gas naturale liquido e compresso (LNG e CNG), il GPL ecc., il nuovo provvedimento, all’art. 10 bis, prevede l’incremento massimo di una tonnellata della massa complessiva ordinaria, per tener conto dell’installazione di componenti aggiuntivi (bombole, impianti, ecc) tipici delle diverse alimentazioni. Anche in questo caso l’aumento di peso del mezzo non deve comportare una maggiore capacità di carico.
Agevolazioni per trasporto di container o casse mobili da 45′
Il provvedimento ha previsto l’aumento di 15 cm delle lunghezze massime consentite per i veicoli dotati di cabine aerodinamiche che trasportino container o casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi. Inoltre è previsto l’aumento del peso massimo autorizzato per tutti gli autoarticolati a 5 o 6 assi che operino nel trasporto intermodale di container o di casse mobili di lunghezza fino a 45 piedi.
Per la precisione il decreto ministeriale prevede per i veicoli a motore con 2 assi con semirimorchi a 3 assi un peso massimo autorizzato di 42 tonnellate, mentre per i veicoli a motore con 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi un peso massimo autorizzato di 44 tonnellate.
Interessante pure la definizione di trasporto intermodale contenuta nel decreto e in cui si specifica che è tale quel trasporto tra Stati dell’Unione Europea in cui la parte del tragitto fatta per ferrovia o per mare superi i 100 km in linea d’aria. La parte del percorso stradale iniziale o finale, invece, nel trasporto marittimo, non deve superare i 150 km e, nel trasporto ferroviario, deve essere compresa per il tragitto iniziale fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina, mentre per il tragitto terminale, fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina. Per trasporto intermodale si deve intendere anche il trasporto per vie navigabili interne, purché il tragitto stradale non superi i 150 km nel territorio della UE.
Repressione del sovraccarico
L’art. 10 quater del decreto prevede che, entro il 27 maggio 2021, con decreto del ministero dei Trasporti (sentiti i ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico) vengano adottate misure specifiche per identificare e controllare su strada i veicoli in sovraccarico, ricorrendo: a sistemi automatici di pesatura certificati e collocati sulle infrastrutture stradali; ad apparecchiature di pesatura certificate installate a bordo degli automezzi, in grado di comunicare il peso dal veicolo in movimento al suo conducente e alle autorità competenti (questo sistema non può essere richiesto ai veicoli immatricolati in altro Stato membro).
Trasporto container: obblighi delle parti
L’articolo 10 quinquies del decreto ministeriale prevede che nel trasporto di container e di casse mobili lo speditore consegni al vettore una dichiarazione contenente il peso del container o della cassa mobile trasportata. Il vettore, a sua volta, dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo questa documentazione per il controllo del sovraccarico. Tutte queste disposizioni verranno attuate dal MIT con successivo decreto volto ad individuare gli schemi di documentazione e le informazioni da riportare.