Il Ministero del lavoro ha fornito importanti indicazioni operative in merito alla compilazione e all’invio della comunicazione preventiva di distacco transnazionale e del relativo regime sanzionatorio.
Si riportano di seguito i principali chiarimenti forniti dal Ministero.
Le imprese straniere sono tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente alla data del 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2016). Tale comunicazione deve essere effettuata inviando una “comunicazione preventiva posticipata” (cod. P) entro il 26 gennaio 2017, sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.
Nell’ipotesi di cabotaggio di merci, l’impresa straniera è tenuta, nelle more della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico modello di comunicazione, ad assolvere l’obbligo comunicativo mediante l’invio di una dichiarazione preventiva all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it  utilizzando il modello CAB_UNI_UE fornito in allegato alla circolare in commento. Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.
Sempre con riferimento al settore trasporto, è stato chiarito che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, o il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 136/2016.
Si evidenzia infine che la comunicazione preventiva di distacco può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.

Riferimenti: Ministero del lavoro, circolare n. 3 del 22/12/2016