Quando si trasportano animali vivi, in particolare bovini, la legge prescrive una pausa di almeno un’ora dopo 14 ore di viaggio, alla quale poi può seguire uno stesso periodo di viaggio.

La Corte di Giustizia UE, con sentenza emessa già lo scorso 28 Luglio 2016, dice che quell’«almeno», va letto nel senso che si può andare anche oltre, laddove lo richiedano lo condizioni degli animali e del trasporto. Anche se i periodi di viaggio e di riposo intercalati non possono andare oltre le 29 ore, anche se è possibile prolungare di due ore quando la destinazione ormai è particolarmente vicina.