Autovelox e tutor vanno revisionati e tarati periodicamente, a intervalli regolari di tempo, altrimenti le multe che comminano non sono valide e vanno ritenute nulle.
Lo ha stabilito la sentenza n. 14543/2016 della Seconda Sezione Civile della Cassazione
La sentenza accoglie il ricorso di un automobilista multato per aver violato l’art. 142, 9° comma, del Codice della Strada.
La motivazione è da ricercarsi in un’altra decisione della Consulta (n. 113/2015) che ha dichiarato incostituzionale l’art. 45 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a controlli periodici di funzionalità e di taratura.
In particolare, i giudici si chiedono come possa «una qualunque bilancia di un mercato rionale essere soggetta a periodica verifica della taratura», mentre invece non lo è «una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo».
Inoltre per la Cassazione queste verifiche di funzionamento dei misuratori di velocità non possono essere assolutamente sostituite con altri mezzi, come ad esempio «le certificazioni di omologazione e conformità», che non dicono nulla sul reale stato del misuratore. Da qui l’illegittimità sia del verbale sia il conseguente stop della patente da parte del prefetto. La sentenza di merito è stata cassata e la parola passa ora al giudice del rinvio.