La restituzione dei pallet? Non è un obbligo per il vettore e comunque non si può certo compensare tale eventuale credito con quanto dovuto dal committente. A queste conclusioni è giunto il Tribunale di Udine che ha concesso a un’azienda di autotrasporto la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo fondato sul mancato pagamento di una serie di trasporti da parte del committente, respingendo l’opposizione dello stesso committente il quale eccepiva di avere diritto a compensare il proprio debito con il credito dovuto per la mancata restituzione dei bancali. Più precisamente il Tribunale ha accolto la tesi del vettore, sorretta da due pilastri:
– non esiste obbligo di restituzione dei pallet, se non c’è un esplicito accordo in tal senso;
– non è possibile compensare un credito certo ed esigibile, come quello vantato per aver effettuato servizi di trasporto, con quello tutt’altro che certo e liquido, derivante dalla mancata restituzione dei bancali.
Nel caso di specie, infatti, la società committente non aveva fornito prova né di un preteso accordo in base al quale il vettore era obbligato a restituire i bancali, né del numero e del valore dei bancali da restituire. Per la precisione il Tribunale non ha giudicato sufficiente la stampa delle movimentazioni dei bancali, predisposta dalla sola parte debitrice, quale prova di un accordo tra le parti.