Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane dopo le numerose richieste di chiarimenti ricevute rispetto alla possibilità di usufruire del credito di imposta sulle accise sul gasolio definita dalla Legge di Stabilità 2016 anche per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
Al riguardo, interpellata la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiarisce che l’installazione su veicoli di categoria euro 2 od euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie euro 3 o superiore.
Tali dispositivi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni inquinanti, e quindi al fine di ovviare ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le città con più elevata densità di polveri sottili ma, non soddisfacendo gli altri requisiti richiesti (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza), non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria.
Attese le ragioni di natura tecnica sopradescritte, non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del beneficio ai suddetti veicoli.