In caso di contravvenzione stradale, la seconda multa, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, deve essere notificata entro tempi stretti: 90 giorni dalla violazione. È quanto chiarisce una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto.
Se la polizia rileva una violazione del codice della strada in un tratto ove la contestazione non può essere immediata, e quindi il conducente non può essere fermato al momento dell’infrazione (si pensi, per esempio, alle strade in cui il Prefetto consente l’utilizzo dell’autovelox con la presenza della pattuglia o in modalità “fissa”), la multa deve essere spedita direttamente a casa del proprietario dell’auto entro 90 giorni dalla violazione. A quest’ultimo vengono assegnati alcuni importanti termini che iniziano a decorrere tutti dal ricevimento del verbale (se non ritirato e quindi depositato, dal postino, presso la Casa Comunale, il termine inizia a decorrere dopo 10 giorni dalla notifica del secondo avviso contenente la comunicazione di tale adempimento):
– 30 giorni per fare opposizione al giudice di pace: se scade tale termine, il verbale, anche se nullo, diventa definitivo e la multa non può più essere contestata neanche quando arriva la cartella di pagamento di Equitalia;
– 60 giorni per pagare (diversamente non si può più ottenere il pagamento in misura ridotta). Se il pagamento avviene, però, nei primi 5 giorni (decorrenti dalla contestazione immediata della multa o dalla notifica della sanzione) si può ottenere un ulteriore sconto del 30%;
– 60 giorni per fare ricorso al Prefetto: si tratta di un ricorso in via amministrativa, gratuito, ma che non consente la garanzia di terzietà che, invece, il ricorso giudiziario offre;
– 60 giorni per comunicare alla polizia – se richiesto – i dati dell’effettivo conducente del mezzo: tale comunicazione serve al fine di sottrarre i punti dalla patente nei confronti del vero responsabile dell’illecito e non del proprietario del veicolo, che potrebbe non essere stato alla guida al momento dell’infrazione.
Se il proprietario dell’auto non effettua tale ultima comunicazione dei dati dell’effettivo conducente, subisce una seconda multa pari a una somma da euro 286 a 1.142 euro.
Qui interviene la sentenza in commento: detta successiva multa, per omessa o incompleta comunicazione dei dati del conducente, deve intervenire entro massimo 90 giorni dalla violazione.
Facciamo un esempio per comprendere meglio:
una multa viene notificata il 1.01.2016. Entro 60 giorni, e quindi entro il 29.02.2016, il conducente deve inviare la comunicazione con i dati del conducente. Se non lo fa, il termine di 90 giorni per la notifica della seconda multa inizia a decorrere il 1.03.2016. Se invece invia una comunicazione, ma questa è incompleta o negativa, ed essa viene spedita il 31.01.2016, la seconda multa deve arrivare entro 90 giorni a decorrere dal 1.02.2016.