Le istruzioni prevedono in particolare:
• il CDP non sarà più stampato ma sarà prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri archivi magnetici;
• la ricevuta e il CDPD potranno essere visualizzati in qualsiasi momento dall’utente attraverso la lettura del QR-code mediante smartphone o altro dispositivo idoneo; in alternativa sarà possibile collegarsi al sito web www.aci.it, servizio “Consulta il Certificato di proprietà digitale”;
• l’obbligo di allegare il CDP alle formalità PRA aventi a oggetto veicoli iscritti permane anche nel caso del CDPD; durante la prima fase (fino a febbraio 2016) per richiedere una formalità relativa a un veicolo per il quale risulta emesso il CDPD, occorrerà rivolgersi a un punto di servizio STA (pubblico o privato) per produrre un supporto cartaceo idoneo alla presentazione della formalità; la stampa potrà essere effettuata tramite la nuova applicazione GAD (Gestione Atto Digitale) disponibile dal 5 ottobre a tutti gli STA;
• la proprietà del certificato resta sempre in capo all’intestatario e solo quest’ultimo (o altro soggetto avente titolo) può disporne, quindi l’operatore PRA o STA può prelevare il CDPD dagli archivi solo se espressamente autorizzato dall’intestatario del veicolo o da altro soggetto in possesso della Delega prodotta in automatico dalle nuove procedure e che deve essere obbligatoriamente allegata al fascicolo della formalità, pena ricusazione della stessa;
• il supporto cartaceo predisposto dalla procedura GAD conterrà anche le informazioni relative a eventuali formalità successive registrate in Archivio PRA, senza rilascio di ulteriori CDPD (es. formalità d’ufficio, annotazioni di fermo amministrativo, trascrizioni a tutela del venditore, ipoteche o provvedimenti giudiziari ecc.);
• nella fase iniziale, e in attesa di successive implementazioni procedurali, Notai e Comuni potranno predisporre gli atti solo su supporto cartaceo del CDPD.
Con l’introduzione del CDPD viene meno l’eventualità di furto o smarrimento del Certificato e la conseguente necessità di sporgere denuncia alle autorità di PS o di richiedere il duplicato, né sarà più possibile contraffare il documento; non sarà più necessario provvedere alla conservazione in sicurezza dei modelli CDP presso la sede degli STA e per questi verrà meno l’onere di recuperare e restituire al PRA il CDP cartaceo in caso di ricusazione