Cosa fare in materia di obbligo di custodia degli autoveicoli? Il tema, particolarmente sentito dagli autoriparatori, è giunto alla cronaca in questi giorni, in seguito alla vicenda di un un proprietario che, dopo aver lasciato la propria auto a riparare in autofficina, ha chiesto al titolare dell’attività il risarcimento di un presunto danno (legato ad una grandinata) procurato al veicolo per la mancata custodia (ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile). Tale  norma prevede, infatti, che il custode (vale a dire l’autoriparatore) risponde dei danni patiti dalla cosa che ha in custodia, laddove non prova che l’evento che ha cagionato il danno è dipeso da un caso fortuito.

Per la giurisprudenza il caso fortuito è costituito da un fattore estraneo alla sfera di controllo del custode, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (sentenza della Corte di Cassazione n° 2062 del 2004). Gli esperti affermano, comunque, che è difficile sostenere che una grandinata, nel pieno periodo estivo, rivesta i suddetti caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. In questo senso, peraltro, si è da tempo espressa la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale, “non può ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine” (Tribunale di Cagliari 6 dicembre 1995).

In senso conforme, segnaliamo pure le seguenti ulteriori pronunce: Tribunale di Verona 26 gennaio 1994, sentenza della Corte di Cassazione sezioni riunite dell’11 novembre 1991 n° 12019 e la sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 1994 n° 1947. In linea di massima, salvo che l’evento meteo non sia stato straordinario (es. tromba d’aria, tornado, etc.), è da ritenersi fondata la richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario dell’auto.