Il Ministero del Lavoro ha precisato che il riposo compensativo – da effettuare, secondo Regolamento Ue, dopo un periodo di riposo settimanale ridotto ed entro la fine della terza settimana successiva – non può essere frazionato nell’arco delle 3 settimane ma va fruito in una sola volta, agganciandolo ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
La precisazione nasce dalla necessità di porre rimedio ai margini interpretativi lasciati dalla traduzione in italiano del regolamento. Da alcune parti infatti si era sostenuta la possibilità di frazionarne il godimento nell’arco delle tre settimane dalla riduzione del riposo settimanale.
A giudizio del Ministero non si può giustificare un’applicazione della norma diversa da quella in vigore nella maggior parte dei Paesi della Ue, considerando anche che la Corte di Giustizia, chiamata a decidere su questioni simili, ha affermato che il testo di una disposizione non può considerarsi isolatamente, ma va “interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali”.
Il Ministero ha invitato gli uffici ispettivi ad uniformarsi a questa interpretazione, sanzionando la compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art.174, comma 7, secondo periodo del codice della strada:
“Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686”.
La violazione dei periodi massimi di guida settimanale è invece sanzionata a norma del primo periodo della citata disposizione: “Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n.561/2006 regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054”.