Sono uscite le prime circolari dovrebbero chiarire l’applicabilità delle sanzioni previste precedentemente alle nuove norme comunitarie in materia di etichettatura. “la circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del Reg. 1169/2011 e quelle del D.lgs. 109/1992.”
Quindi serve solo per chiarire il raccordo tra le norme comunitarie e quelle nazionali.

 

PRIME VALUTAZIONI
“la circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del Reg. 1169/2011 e quelle del D.lgs. 109/1992.”
Quindi serve solo per chiarire il raccordo tra le norme comunitarie e quelle nazionali.
“le disposizioni sanzionatorie devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento …..e… alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore…”
Anche questo è corretto perché le sanzioni sono applicabili a quanto è contenuto nella nostra normativa nazionale ed è stato confermato nella norma di rango superiore, oppure non è stato affrontato dalla norma UE (come il lotto o gli sfusi).

Principi generali
La circolare non è fonte di diritto e viene così denominato l’atto amministrativo con cui l’amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio; con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione all’applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far conoscere al funzionario notizie che interessano un particolare servizio. La circolare, così intesa, non ha efficacia di legge né di regolamento ma è vincolante per gli uffici sottoposti. Malgrado ciò va detto:
1° il reg. 1169/2011 UE non ha abrogato esplicitamente il d.lgs. 109/92 in quanto non ha il potere di farlo: sono fonti di due ordinamenti distinti. Tocca al Legislatore nazionale fare “pulizia” a casa propria;
2° il regolamento, come tutte le fonti UE, prevale sulle norme interne IN CONTRASTO: questo è dato incontrovertibile, ed acclarato sia da 60 anni di giurisprudenza UE che dalla giurisprudenza costituzionale italiana;
3° la norma interna (109/92) rimane quindi “in piedi” nelle parti in cui non confligge con il 109/92, con relative sanzioni;
4° interpretare diversamente il rapporto fra fonti significherebbe giungere, per paradosso, alla contraddittoria posizione per cui a fronte della necessità (obbligo ex reg. 178/02 CE) di munire le norme UE di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, noi adotteremmo CRITERI INTERPRETATIVI che sguarniscono totalmente il regolamento di presidi sanzionatori, sia pur per quel che il d.lgs. 109/92 può ancora coprire;
5° esiste abbondante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative che, a proposito della successione delle leggi nel tempo, fa salve le previsioni sanzionatorie precedenti purché conformi a norme sostanziali sopravvenute (come in realtà è successo anche in occasione dell’entrata in vigore del “pacchetto igiene”.

Certo, quanto sopra non fuga tutti i dubbi: in particolare il fatto che il d.lgs. 109/92 aveva come presupposto il recepimento di una direttiva che non esiste più. Ma di primo acchitto non ci sono molti appigli giuridici a conforto. Inoltre in allegato invio il documento redatto come FOOD UEAPME dove ufficialmente chiediamo alla DG Sante e il Commissario responsabile per la materia , Andriukaitis di applicare il Regolamento Europeo dal 01/01/2016.