Dopo alcuni mesi di sospensione, tornano sul sito web del Ministero dei Trasporti le tabelle sui costi d’esercizio dell’autotrasporto. Dopo l’abolizione dell’obbligo di applicazione dei costi minimi, tali tabelle diventano “indicative”. La loro pubblicazione periodica è comunque imposta dalla stessa Legge di Stabilità (214/2014) che ha eliminato i costi minimi. Il documento del ministero dei Trasporti che riporta le tabelle cerca, nella premessa, di spiegarne l’uso, anche se in modo piuttosto “burocratico”: “Il comma 4 dell’art. 83 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2008 n.133, e sue successive modifiche e integrazioni prevede che i prezzi e le condizioni nel contratto di trasporto – anche in forma non scritta – di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, ‘tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale’, mentre lo stesso decreto legislativo 286/2005, all’articolo 4, comma 2, prevede che ‘sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”.
Sembrerebbe quindi che queste tabelle possano servire per annullare eventuali clausole dei contratti di trasporto che non rispettino i valori indicati. La premessa precisa, infatti, che dalla Legge “consegue il ruolo centrale che assume in contratto di trasporto e le relative disposizioni, condizioni ed istruzioni”. Ma se e come gli autotrasportatori tradurranno tutto ciò nei rapporti reali con la committenza, dove rappresentano notoriamente la parte debole, resta ancora poco chiaro. Così come i costi minimi (e prima di loro le tariffe a forcella), tutto ciò potrebbe avere un valore pratico in eventuali cause di risarcimento.
Come il ministero ha calcolato le tabelle sui costi d’esercizio? Lo spiega lui stesso nel documento pubblicato indicando i parametri: ore di guida (secondo l’attuale normativa), velocità commerciale media e percorrenza annua del veicolo. “Considerato che le ore di guida a settimana non possono superare le 45, valutando una velocità commerciale sulle medie e lunghe percorrenze pari a circa 60 km/ora, per 46 settimane la percorrenza complessiva annua consentita può essere stimata intorno ai 120.000 km”.
Altri elementi importanti sono il costo del carburante (che deve considerare anche il consumo medio del veicolo), quello dei pedaggi autostradali e quello del costo dei gli autisti (basati sul tipo di trasporto). Vanno considerati anche la dimensione e il tipo di azienda, l’anzianità del parco, il costo dell’allestimento. “In considerazione della impostazione metodologica sopra delineata appare evidente che i costi effettivi dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi sono suscettibili di variare notevolmente a seconda della tipologia di impresa (monoveicolare, artigiana o strutturata), della tipologia del veicolo (massa, allestimento, vetustà) e della tipologia di trasporto (generico, merci pericolose, refrigerato, ecc.)”, spiega il documento ministeriale.
Ovviamente, le tabelle del ministero sono sintetiche, anche se il documento precisa che in futuro potranno essere ampliate. Così, per ora i costi riguardano solamente un autoarticolato generico con massa complessiva superiore a 26 tonnellate, che rispetta i tempi di guida e di riposo e percorre annualmente 120mila chilometri. Il veicolo è gestito da un’impresa “mediamente strutturata” e con dipendenti, che utilizza un parco con veicoli “di nuova costruzione”. Il testo fornisce anche indicazioni su come calcolare i costi nel caso della sub-vezione e del trazionismo.
Il documento del ministero riporta due tabelle. La prima con i valori indicativi di riferimento sui costi dell’impresa di autotrasporto in conto terzi, che riporta i costi annui del trattore (12.500 euro), del semirimorchio (2400 euro), della manutenzione (10.000 euro), del lavoro di un conducente del 3° livello super (33.820 euro, con costo orario di 15,64 euro, cui si possono aggiungere 20,33 euro l’ora per straordinario e 41 euro al giorno per trasferta nazionale), di assicurazioni e bollo (4300 euro), degli pneumatici (4200 euro, con costo chilometrico di 0,035 euro). Inoltre, la tabella fornisce un valore indicativo del pedaggio autostradale (0,17863 euro a chilometro) e del gasolio (0,922 euro al litro, con prezzo medio del carburante rilevato a gennaio 2015, ossia 1,387 euro al litro, ma considerando lo sconto sull’accisa).
La seconda tabella entra nel dettaglio del costo del lavoro per un autista inquadrato nel livello 3S, che riceve una retribuzione lorda di 1667,65 euro al mese per 14 mensilità. Essa considera un orario di lavoro ordinario di 47 ore la settimana per 46 settimane l’anno.