Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso la sentenza che accoglie il ricorso dell’Antitrust del 2012 contro le tabelle dei costi minimi stilate dall’Osservatorio sull’autotrasporto.
Dopo la sentenza sui costi minimi dell’autotrasporto emessa il 4 settembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea, il Tar del Lazio (che aveva sospeso il giudizio proprio in attesa di tale decisione) ha emesso il 20 febbraio 2015 la propria sentenza sulla questione (02896/2015).
La causa era stata avviata da un ricorso presentato nel 2012 dall’Autorità Garante della Concorrenza contro i ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo Economico per ottenere l’annullamento di alcuni provvedimenti sui costi minimi (comprese alcune tabelle che ne determinavano i valori) stilati dall’Osservatorio sull’autotrasporto.
Nel ricorso, l’Antitrust sosteneva che tale disciplina è in contrasto con quella europea sul libero mercato.
I giudici del Tar hanno deciso sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso settembre, che viene citata nella loro sentenza in due punti: la dichiarazione d’illegittimità delle tabelle generate dall’Osservatorio e la considerazione che i costi minimi non sono giustificati dal motivo legittimo della sicurezza stradale.
Inoltre, i giudici nella sentenza sottolineano che la disciplina sui costi minimi è stata “liberalizzata per effetto della Legge 190 del 2014”.
Dopo tali considerazioni, la sentenza afferma che “Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, a disapplicare l’art. 83 bis d.l. n. 112/2008, che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio”. Quindi “la constatata inapplicabilità dell’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 induce il Tribunale a ritenere fondata la violazione del principio di concorrenza, di matrice comunitaria, prospettata nel ricorso”.
Perciò, la sentenza del Tar Lazio “accoglie il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati”.