La sentenza della Corte UE è destinata a creare una sorta di terremoto nel mercato del lavoro europeo e a porre un freno a un fenomeno dilagante, in particolare nell’autotrasporto, con cui molte aziende abbattevano il costo del lavoro e, in molti casi, arrivavano a ricattare i propri autisti dipendenti, invitandoli ad accettare una retribuzione inferiore per riuscire a salvare il posto di lavoro.

Sarebbero circa un milione i lavoratori distaccati ogni anno da uno Stato all’altro.

Vietato giocare con il distacco per tagliare i costi del lavoro e sfruttare il contratto di sommistrazione come dumping sociale. A queste conclusioni è giunta almeno indirettamente la Corte di Giustizia Europea pronunciando una sentenza (causa C-396/12 del 12 febbraio) in cui, occupandosi di lavoratori distaccati da un paese all’altro per prestare servizi, ha detto molto chiaramente che a costoro va riconosciuto lo stesso livello retributivo riconosciuti dai contratti collettivi nazionali dello Stato in cui si sono recati. Principio, questo, che la Corte desume in maniera specifica dalla normativa comunitaria già esistente e in particolare dalla direttiva n. 96/71.
Nel caso di specie la Corte prendeva in esame il caso di un’impresa polacca che, dopo aver assunto e contrattualizzato alcuni dipendenti secondo le normative in vigore in Polonia, li distaccava presso una propria succursale finlandese per svolgere alcuni servizi. Ma giunti in Finlandia questi lavoratori, tramite un sindacato locale che li assisteva in giudizio, chiedevano di ricevere alcuni trattamenti retributivi minimi fissati dalla contrattazione collettiva finlandese, più favorevoli rispetto a quelli polacchi.
La Corte europea nella sua sentenza ha chiarito innanzi tutto la legittimità ad agire del sindacato (cosa contestata dalla società polacca) e quindi ha spiegato in dettaglio cosa va e cosa non va riconosciuto al lavoratore distaccato. Per la precisione, ha chiarito che, avendo diritto a vedersi garatita l’applicazione dei trattamenti retributivi minimi previsti dai contratti collettivi dello Stato membro ospitante, al lavoratorie spettano come parte integrante del salario anche l’indennità giornaliera, l’indennità per il tragitto da fare per recarsi sul luogo di lavoro (se questo eccede l’ora) e la gratifica per le ferie. All’opposto rimangono esclusi dai trattamenti minimi i costi per l’alloggio dei lavoratori distaccati e l’indennità concessa sotto forma di buoni pasto.

Per eventuali approfondimenti La invitiamo a contattare Folli Lorenzo – lfolli@cnafe.it