I ministeri dell’Interno e dei Trasporti coordinano la normativa nazionale e comunitaria in materia, al fine di porre un freno ad un fenomeno in progressivo aumento, precisando quali siano le prove che l’autista è chiamato a fornire per dimostrare la regolarità del suo viaggio.

Il presupposto della circolare è di rendere operativa l’introduzione, avvenuta tramite la Legge Sblocca Italia, con cui si estendono la sanzione da 5.000 a 15.000 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi anche i veicoli immatricolati all’estero circolanti in Italia, laddove non ci sia corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altre circostanze riferite alla circolazione (come i pedaggi autostradali) e le prove documentali da esibire per dimostrare la correttezza del trasporto di cabotaggio, oppure laddove le stesse prove non si trovino a bordo del veicolo.
In pratica la norma in questione serve a invertire l’onere della prova e a rimettere al vettore straniero il compito di dimostrare che il trasporto che sta effettuando in Itala sia in regola con le disposizioni nazionali e internazionali. Dimostrazione da affidare esclusivamente ai documenti tenuti in cabina, visto che viene esclusa di produrre gli stessi documenti in un momento successivo.
I documenti da tenere a bordo devono indicare nome, indirizzo e firma di mittente, trasportatore e destinatario, data di consegna, luogo e data del passaggio di consegna delle merci, luogo di consegna previsto, denominazione corrente della natura delle merci e modalità d’imballaggio e, rispetto alle merci pericolose, denominazione generalmente riconosciuta, numero di colli, contrassegni speciali e numeri riportati su di essi, massa lorda e numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.