Con delibera n. 1577 del 13/10/2014 la Regione Emilia Romagna ha introdotto alcune significative modifiche all’atto di indirizzo156/2008 e successive modifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.
Le modifiche introdotte si possono così riassumere:
1) Definizione di impianto termico: viene integralmente adottata la definizione attualmente contemplata dal dlgs 192/05. E’ quindi considerato impianto termico qualsiasi impianto destinato al riscaldamento o raffrescamento degli edifici, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati impianti apparecchi quali stufe, caminetti, termo radianti; qualora la somma delle potenze installate nella singola unità immobiliare superi i 5 kW, questi sono assimilati a impianti termici. Non sono considerati impianti termici gli scaldacqua individuali per uso residenziale o assimilato
2) Viene abolito l’obbligo per edifici con più di 4 unità immobiliari o con generatore > 100kW di mantenere la configurazione di impianto di riscaldamento centralizzato. Il mantenimento diviene “preferibile” e la sostituzione dell’impianto con impianti singoli deve essere giustificato nella relazione tecnica del progettista ai sensi della legge 10.
3) nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq e nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, vige l’obbligo di progettare impianti centralizzati per riscaldamento e raffrescamento. L’obbligo può però essere derogato in presenza di una relazione tecnica che attesti la possibilità di ottenere analoghe o migliori prestazioni con diverse soluzioni tecniche.
4) Negli edifici condominiali, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore e comunque entro il 31/12/2016 è fatto obbligo di installare sistemi di contabilizzazione individuale. Possono essere esentati i casi nei quali, ai sensi della norma UNI 15459, l’installazione risulti non efficiente in termini di costi.
5) L’obbligo di prevedere la produzione da fonti rinnovabili del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, slitta dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2017