I chiarimenti relativi alle disposizioni dell’Autorità per l’energia in materia di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell’energia (unbundling)

La disciplina dell’unbundling nasce a seguito del processo di liberalizzazione dei mercati energetici, con l’obiettivo di assicurare “un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” e per evitare “discriminazioni o trasferimenti incrociati di risorse da parte degli esercenti che operano su una o più attività della filiera energetica”. Le disposizioni, pertanto, sono rivolte a tutti gli esercenti che operano nei settori dell’energia.

Negli ultimi anni, con la crescente realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, queste disposizioni hanno avuto un impatto in termini di adempimenti anche su soggetti che, pur non essendo in senso stretto operatori energetici, ricadono nella definizione di esercente in quanto titolari di un impianto di produzione di energia.

Per tali ragioni, la disciplina dell’unbundling ha previsto per questi soggetti una modalità semplificata di separazione contabile. Nello specifico, già con la delibera precedentemente vigente (n° 11/2007), era previsto che gli autoproduttori e gli esercenti la piccola generazione elettrica non fossero tenuti all’invio dei dati di separazione contabile ma semplicemente alla loro messa a disposizione su richiesta dell’Autorità. Per tali soggetti non era però chiaro se i conti separati, pur non essendo soggetti all’obbligo di invio, dovessero comunque essere tenuti ai fini di una eventuale richiesta da parte dell’Autorità.

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