Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49, entrato in vigore il 12 aprile, è stata recepita la Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Vale la pena evidenziare come siano state introdotte delle novità come l’estensione immediata anche ai pannelli fotovoltaici.

In tal caso la nuova Legge distingue il rifiuto in funzione della potenza dell’impianto dal quale provengo i pannelli stessi:
• Sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW ( raggruppamento n. 4).
• Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati RAEE professionali.

Al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta e smaltimento, il GSE tratterrà dagli incentivi degli ultimi dieci anni di diritto una quota determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti .
Tale cifra verrà restituita qualora sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi oppure a seguito di fornitura di un nuovo pannello.
Entro un anno il GSE definirà il metodo di calcolo della sopracitata quota .

 

La nuova legislazione entrerà in forza in due fasi distinte:

Rientrano fin da ora nell’ambito d’applicazione ad esempio:

4.9 Pannelli fotovoltaici
9.1 Rivelatori di fumo
9.2 Regolatori di calore
9.3 Termostati
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Dal 15 agosto 2018 anche:

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,

La raccolta differenziata dei RAEE riguarda in via prioritaria, oltre che i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.
Nei centri di raccolta le apparecchiature contenenti gas CFC, HCFC,HFC con GWP superiore a 15 i gas medesimi dovranno essere estratti e trattati in maniera adeguata.

E’ opportuno precisare che in questo caso si parla per lo più di apparecchi come i frigoriferi domestici che contengono HCFC e HFC sia nel circuito refrigerante che nelle schiume isolanti.

 

Questi ad esempio gli apparecchi elettrici/elettronici che li contengono:

 R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.);
 R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.);
 R3 – TV, Monitor e Schermi;
 R4 – Piccoli elettrodomestici, PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro (telefoni cellulari, stampanti, ventilatori, computer, asciugacapelli, ecc.);
 R 5 – Sorgenti luminose (lampade a basso consumo, al neon, ecc.).

Stando alle statistiche, l’11% dei frigoriferi e congelatori ritornati ai centri di raccolta contiene ancora, nel circuito refrigerante HFC (R134A), mediamente per 100 grammi/pezzo.
Il 69% contiene ancora CFC (R12 nel circuito refrigerante e R11 nelle schiume isolanti) per un totale di 380 grammi/pezzo.
Circa il 24% dei RAEE R1 (1 su 4) arriva nell’impianto privo di compressore o con l’impianto di trattamento danneggiato.

Anche per questa ragione da ora il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE: occorre fare attenzione a non ritornare prodotti con i circuiti contenenti oli misti a refrigerante aperti o incompleti.
E’ ovvio che nei sistemi split destinati alla rottamazione difficilmente basterà fare un pump down ma sarà comunque necessario recuperare il refrigerante residuo.
A maggior ragione il recupero sarà necessario in caso in cui il circuito abbia una perdita, l’operatore che non previene ulteriori sversamenti in atmosfera è sanzionabile ai sensi del DPR 43/2012.

Si osservi infine che il Decreto appena pubblicato “salva” il comma 1 bis dell’articolo 6 del Dlgs 151/2005, tenendo così in piedi a sua volta Decreto 8 marzo 2010, n. 65 e consentendo la procedura semplificata per manutentori e installatori per il conferimento RAEE ai centri di raccolta e trattamento, dietro l’apposita registrazione in Camera di Commercio.